Quesito: Contingentamento apparecchi da gioco art. 110, c. 6, lett. a) e b), Tulps-

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Premesso che la nuova disciplina del contingentamento degli apparecchi di cui all’art. 110 c. 6 (SLOT-VLT) è il decreto Direttoriale del 2011 e che invece gli apparecchi ex art. 110 c. 7 e AM restano disciplinati dai D.D. del 2003 e del 2007, temo che la previsione del decreto 2007 art. 2 c. 3 seconda parte, che recita “Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita” non possa ritenersi vigente anche alla luce di quanto dichiarato nel Vademecum ANCI allegato che, nel richiamare le disposizioni dei decreti 2003 e 2007 che conservano vigenza, precisa che :

  • “Art. 3, comma 3, del decreto del 27 ottobre 2003 che impone per i bar, i ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi (Corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili <<(…) l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all’articolo 110, commi 6 (…)>>, pertanto in tali punti di vendita è necessaria l’installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro, rilevando in tale categoria sia i “comma 7” sia quelli elettromeccanici e meccanici (AM).;”
  • ” Per le sale da gioco autorizzate ex art. 86 resta in vigore l’art.2, comma 3, del Decreto Direttoriale del 18/01/2007; tale disposizione va letta espungendo dal testo le parole “6 o”, ovvero, << è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110 co. 7, del Tulps ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita …>>, con la conseguenza che  mentre in precedenza era possibile installare ogni 5 mq in alternativa tra loro, un apparecchio del comma 6 A o un apparecchio del comma 7, adesso sarà possibile installare ogni 5 mq cumulativamente sia un apparecchio del comma 6 sia un apparecchio del comma 7.”

Lei cosa ne pensa? è una condizione che dobbiamo ritenere vigente nella gestione delle SCIA giochi leciti?

resto in attesa di un Suo gradito riscontro.

dott. ssa P. R. Responsabile SUAP, Comune di P. (NA)

 

Risposta

In ordine ai limiti numerici per la installazione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, c. 6, lett. a) e b) del tulps, l’analisi delle disposizioni susseguitesi negli anni, ci consente di fornire un chiarimento in merito.

la disciplina relativa ai parametri numerici, prevista dal decreto interdirettoriale 27.10.2003 e dal decreto direttoriale 18.01.2007, e solo relativamente agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 tulps, a partire dal 01.9.2011, viene sostituita dal Decreto direttoriale Aams 27.7.2011 (in G. U. n. 187 del 12.8.2011) che, all’art. 7, comma 1, ha stabilito:

Il presente decreto sostituisce, con esclusivo riferimento agli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps, la disciplina, in ordine ai parametri numerico quantitativi, prevista dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal decreto direttoriale 18 gennaio 2007, nonché dal comma 2 dell’articolo 9 del decreto direttoriale 22 gennaio 2010.”

Pertanto, per i predetti apparecchi si applicano i parametri individuati dall’art. 4, comma 1, dello stesso decreto 27.7.2011, ove è stabilito che “la condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) ……, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di ingombro pari ad almeno 2 metri quadrati ….”.

Il comma 2 precisa, inoltre, che “Il numero degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di vendita individuate negli articoli precedenti (vedi art. 3), nonché all’estensione della superficie del punto di vendita, secondo quanto riportato nella tabella seguente.”

 

Prima di passare alla tabella predisposta all’art. 4, ove viene indicato il numero degli apparecchi del comma 6 installabili nei punti vendita, è indispensabile esaminare la tipologia dei punti vendita, previsti dall’art 3 dello stesso D. D. 27.7.2011, recante: “Tipologia dei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco”, ove è autorizzata la commercializzazione dei prodotti da gioco.

Al comma 1 sono individuati i punti di vendita con attività di gioco esclusiva, ove viene esercitata esclusivamente attività di gioco:

  1. a) agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 286, della legge 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;
  2. b) negozi di gioco di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all’articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
  3. c) sale bingo, di cui decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
  4. d) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del Tulps;
  5. e) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito.

 

Il comma 2 precisa, inoltre, che sono considerati punti di vendita assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva, i punti di vendita individuati al comma 1 che hanno “attività di gioco esclusiva”, presso i quali sono presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e di bevande purché:

– dall’insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale all’attività di gioco, e l’eventuale riferimento all’attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all’attività di gioco;

– l’accesso all’area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l’offerta di gioco;

– l’area di somministrazione non sia situata immediatamente dopo aver varcato l’ingresso al locale;

– l’attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.

 

Mentre il comma 3 stabilisce che sono  da considerarsi punti di vendita di commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici quelli nei quali l’attività di gioco è riferibile ad un concessione già esistente, di seguito individuati:

  1. a) punti vendita di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223, aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  2. b) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto.

Infine, il comma 4 dispone che si considerano punti di vendita quelli nei quali viene svolta attività diversa da quella di gioco:

  1. a) bar ed esercizio assimilabile;
  2. b) ristorante ed esercizio assimilabile;
  3. c) stabilimento balneare;
  4. d) albergo o esercizio assimilabile;
  5. e) edicole;
  6. f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui sopra e i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del Tulps, purchè ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.

 

A conclusione, si riporta, di seguito, la tabella indicante i punti di vendita ed il numero degli apparecchi che possono essere installati, predisposta all’art. 4 del predetto D. D. 27.7.2011

 

Punti di vendita Numero di apparecchi comma 6, lettera a) del Tulps installabili (SLOT) Numero di apparecchi comma 6, lettera b) del Tulps installabili (VLT)
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilabili, individuati all’articolo 3, numeri 1 e 2 del presente decreto (sale scommesse, sale bingo, sale dedicate solo ai comma 6 con licenza della Questura, sale giochi autorizzate dal Comune e dalla Questura per le VLT). Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi. Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 VLT;

tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 VLT;

oltre 300 metri quadrati fino a 150 VLT

Punti di vendita individuati all’articolo 3, numero 3 del presente decreto (esercizi con attività principale diversa dalla vendita dei prodotti da gioco, come i bar autorizzati anche al gioco della corse tris; rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto). Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi. L’installazione non è consentita
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all’articolo 3 numero 4 lettere a), b) e) ed f) del presente decreto (bar, ristoranti,edicole, esercizi commerciali e circoli privati autorizzati ai sensi dell’art. 86 Tulps). Fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 15 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 30 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 30 metri quadrati, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq. ed un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq L’installazione non è consentita
Punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici individuati all’articolo 3, numero 4, lettere c) e d) del presente decreto (stabilimenti balneari, alberghi o esercizi assimilabili) Fino ad un massimo di 10 apparecchi L’installazione non è consentita

 

Da quanto detto, si evidenza, infine, che per la installazione degli altri apparecchi, di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c) tulps, nonché degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, si seguono  i limiti numerici e quantitativi introdotti dai richiamati decreti del 27.10.2003 e del 18.01.2007.  

 

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