Domanda: Egregio Com. te Pezzullo, con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione un quesito in merito al regime autorizzatorio applicabile ai depositi bagagli situati in locali appositi nella nostra città. In particolare, vorrei chiarimenti su:
- Regime autorizzatorio: quale normativa disciplina l’apertura e la gestione di tali attività? Sono soggette a SCIA, autorizzazione specifica o altro titolo abilitativo?
- Sanzioni: quali eventuali sanzioni sono previste in caso di esercizio non conforme alla normativa vigente?
Confidando nella Sua autorevole interpretazione della normativa di riferimento, resto in attesa di un cortese riscontro.
- F. Agente P. M. Napoli
Risposta:
In riferimento al quesito posto, preliminarmente, evidenziamo che l’attività indicata, in passato, era esercitata solo in locali delle stazioni ferroviarie e aereo portuali.
Negli ultimi anni, invece, tale attività economica si è sviluppata con deposito bagagli in edifici siti in aree cittadine (detta anche Bags Parking), gestito da privati,.
Nel caso in cui i depositi bagagli sono gestiti da privati in edifici cittadini, (Bags Parking), il servizio consiste nel mettere a disposizione dei clienti locali idonei e/o armadi o contenitori, anche metallici, per la custodia di beni o di oggetti degli avventori per il periodo di tempo richiesto.
Ciò detto, passiamo al primo quesito posto, analizzando la normativa che disciplina il regime autorizzatorio per la gestione dell’attività in questione.
La legge 5 marzo 2001, n. 57, ad oggetto “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”, all’art. 17 , comma 1, ha stabilito che le imprese esercenti attività di facchinaggio devono essere iscritte al registro delle imprese oppure all’albo delle imprese artigiane.
Tale iscrizione è subordinata esclusivamente alla sussistenza di requisiti di onorabilità che saranno indicati in un successivo decreto.
Il Ministero delle attività produttive, con Decreto 30 giugno 2003, n. 221, ha adottato il Regolamento di attuazione del predetto articolo 17; all’art. 2, comma 1, lett. b), ha stabilito che le disposizioni del regolamento, oltre che alle attività di facchinaggio, tra l’altro, si applicano anche della attività di deposito colli e bagagli.
Lo stesso decreto all’art. 7 ha, inoltre, individuato i requisiti di onorabilità per l’iscrizione, peraltro in capo solo per i titolare dell’impresa, richiesti dalla predetta legge 57/01, art. 17, per l’esercizio dell’attività.
Quest’ultimi, in buona sostanza, sono relativi all’assenza di:
- condanne penali per reati a pena detentiva superiore a tre anni, salvo riabilitazione;
- condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo riabilitazione;
- pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delleleggi n. 1423/1956, n. 575/1965, e n. 646/1982, assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
- pronuncia di condanna penale per violazione dellalegge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Infine, il D. Lgs. 59/2010, all’art. 72 ha ribadito che l’esercizio dell’attività di facchinaggio di cui all’art. 17 della legge 57/01 sono soggette a Scia e, per quanto innanzi detto, anche le attività di deposito bagagli.
Per quanto innanzi evidenziato e alla luce della normativa esaminata, possiamo concludere che l’attività in questione non è soggetta ad alcuna autorizzazione specifica ma solo alla presentazione di una Scia per la iscrizione al registro delle imprese oppure all’albo delle imprese artigiane, ove previsto.
Con la Scia, oltre ad allegare la planimetria dei locali interessati, dovrà essere dichiarata la loro destinazione d’uso con il rispetto delle norme urbanistiche, l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio, il rispetto della normativa antincendio, per i locali aperti al pubblico si dovrà prevedere anche l’accessibilità per le persone disabili e, infine, se nei locali è consentito anche il deposito di prodotti alimentari, dovrà essere presentata una Scia sanitaria (o registrazione sanitaria) che attesti la igienicità dei locali o delle strutture in cui i citati prodotti potranno essere posti.
In ordine alla seconda domanda posta, relativa ad eventuali sanzioni previste in caso di esercizio non conforme alla normativa vigente, si segnalano, qui di seguito, le sanzioni da adottare.
Attività esercitata per omessa presentazione della Scia, si ritiene che il Suap debba adottare ordinanza di cessazione dell’attività esercitata in assenza della prescritta segnalazione al registro delle imprese presso la Camera di commercio territoriale.
La carenza della scia o registrazione sanitaria sarà punita ai sensi del D. Lgs. 193/2007, art. 6, comma 3, con la sanzione pecuniaria da € 1.500 a € 9.000, con p.m.r. di € 3.000. IN questo caso la competenza è del Suap che con ordinanza dovrà disporre la sospensione dell’attività di deposito prodotti alimentari fino alla presentazione della documentazione richiesta.