Quesito: Diffida del Suap a cessare l’attività di somministrazione- Sanzione.

0
2258

Domanda:Buongiorno Comandante, avrei un quesito da porre. A seguito di ordinanza emessa dall’ufficio SUAP di sospensione attività di somministrazione alimenti e bevande nelle more di regolarizzazione della pratica, premesso che la pratica Suap non è stata integrata, a seguito di sopralluogo e notifica ordinanza abbiamo formulato diffida al titolare ai sensi dell’articolo 5 Tulps.

Decorsi 5 giorni accertiamo che si continua a non ottemperare all’ordinanza di sospensione attività. La sanzione applicabile in questa ipotesi è quella dell’art 89 comma 1 e 147 della Legge Regione Campania n. 7/2020 e quindi sanzione pecuniaria da € 2500 a € 15.000 più chiusura dell’ esercizio?

Grazie per il prezioso parere.

C.te C. T. Polizia Municipale di P. (CE)

 

Risposta

Si premette che qualora la Scia presentata per avviare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non sia del tutto conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge 241/90, il Suap non può sospendere l’attività ma può procedere secondo le due prassi di seguito indicate.

Nella prima ipotesi, nel caso in cui il Suap, entro 60 giorni dall’esame della Scia presentata, accerti la mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi stabiliti per il dichiarante ovvero la carenza dei presupposti di legge, dovrà disporre con ordinanza la cessazione dell’attività e la chiusura dell’esercizio.

In seconda ipotesi, allorché lo stesso Suap verifichi che l’attività intrapresa possa essere conformata alla normativa vigente e, quindi, possano essere eliminate eventuali carenze di scarsa rilevanza, il privato che ha presentato la scia dovrà essere invitato ad eliminare le carenze evidenziate assegnandogli un periodo di tempo “non inferiore a 30 giorni”, senza disporre l’interruzione dell’attività.

da quanto detto si rileva che in nessuna delle due ipotesi è prevista la sospensione dell’attività, ma la cessazione solo nella prima ipotesi.

Detto ciò, passiamo al quesito posto.

La mancata sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, disposta con ordinanza dirigenziale, non è punita dalla legge regionale 7/2020, bensì  dall’art. 17 ter, comma 5 del tulps che dispone: “Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorità, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.”

Ricordiamo ancora che il comma 3 dello stesso articolo ha stabilito che l’autorità che rilascia l’autorizzazione, se riceve comunicazione da parte del pubblico ufficiale in ordine alla violazione di norme da parte di un pubblico esercizio, ovvero di attività esercitate in assenza di titolo, entro cinque giorni, deve disporre con ordinanza la cessazione dell’attività abusiva ovvero la sospensione per il tempo necessario a uniformarsi alle prescrizioni violate.

Ovviamente, alla denuncia ex art. 650 C. P. consegue il sequestro penale dell’esercizio.

Riteniamo, infine, opportuno precisare che riteniamo che tale procedura debba essere adottata solo nel caso in cui l’ordinanza di chiusura dell’esercizio o di sospensione è riferita a quelle attività disciplinate direttamente o indirettamente dal tulps quali esercizi di somministrazione, sale giochi e tutte quelle normate dall’art. 86, 68 e 69 del tulps.

Per le attività commerciali e produttive, invece, disciplinate da altre leggi nazionali e regionali, quali ad esempio esercizi commerciali, artigianali ecc, devono essere adottate normative relative alle singole disposizioni in materia e, per quanto riguarda le ordinanze di chiusura, la prassi indicata all’art. 21 ter (esecutorietà) della legge 241/90.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui