Quesito: Durc in Regione Campania- entrata in vigore.

0
447

Domandanda: Caro Com. te buongiorno, volevo chiederti una conferma.

Giacché sto predisponendo il bando per assegnare i posteggi su area pubblica per la prossima festa patronale, vorrei avere conferma che la verifica del DURC parte solo dal 2025.

Ti ringrazio, a presto.

C.te A. M. Polizia Municipale di V. d. L. (SA) 

Risposta

Si premette che la L. R. 21 aprile 2020, n. 7, all’art. 53, comma 3, aveva stabilito che per svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche per gli operatori era richiesta la regolarità contributiva prevista dalla vigente normativa che doveva essere comprovata con il possesso della “Carta di esercizio” e della “Attestazione annuale” di cui ai successivi commi 4 e 5.

In particolare, il comma 5, relativo alla Attestazione annuale, documento rilasciato dal comune e da allegare alla Carta di esercizio, comprova l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali (quindi la regolarità contributiva) in ordine alla attività di commercio su aree pubbliche esercitata negli ultimi due anni.

Quindi tali due documenti erano necessari a comprovare la regolarità contributiva prevista dal DURC.

Ma dopo pochi mesi dall’entrata in vigore del Testo unico sul commercio, introdotto con la legge di cui trattiamo (L. R. 7/2020), fu approvata la L. R. 29 dicembre 2020, n. 38, che con l’art. 33, comma 1, lett. a), dopo il comma 3 dell’art. 53 della L. R. 7/2020 aggiunse il comma 3 bis che stabiliva che il requisito del possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale entrava in vigore dal 1 gennaio 2023.

Successivamente, è stata provata una nuova proroga all’entrata in vigore delle predette disposizioni.

Infatti, con L. R. n. 18 del 29.12.2022, art. 55, comma 1, il termine dal 1.1.2023 è stato prorogato al 1.1.2025.

Pertanto, al momento e fino al nuovo anno, salvo diversa nuova disposizione di proroga, non può essere richiesto agli operatori commerciali la verifica del Durc per accertare la loro regolarità contributiva con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui