Quesito: Esecutorietà provvedimento del Prefetto di sospensione dell’attività di somministrazione alimenti e bevande.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA: La Prefettura ha emesso un provvedimento di sospensione attività di  somministrazione alimenti e bevande  per gg 15  a carico di  titolare pubblico esercizio ai sensi del comma 2, secondo paragrafo, dell’art 14 ter Legge 125/2001,  così come modificato dal D L14/2017 convertivo con la legge 48/2017, perché aveva venduto a minori (e precisamente a persone  di anni 17)  alcolici, fatto accertato più di una volta. Ripetizione di violazione, si precisa, che comporta in effetti la sanzione accessoria  della sospensione dell’attività

Il citato provvedimento  testualmente recita tra l’altro:”si delega la polizia locale per l’esecutorietà”.

Effettuato un accertamento subito dopo la notifica dell’atto,  si verificava  però che l’ordinanza non era  stata ottemperata, l’esercizio risultava aperto e la chiusura coatta non era fattibile  sia per problemi tecnici ed anche perché di fatto il provvedimento prefettizio non disponeva “l’immediata” sospensione dell’attività e nemmeno precisava  da quale data dovesse  decorrere esattamente la sua chiusura.

Dato quanto precede   si chiede  parere in merito  ovvero se dopo il “verbale di inottemperanza redatto dalla polizia locale”  è  necessario emettere diffida a norma dell’art 21 ter della Legge 241/1990   per poter eseguire  coattivamente il provvedimento  oppure se tale atto prefettizio possa  comunque ritenersi già esecutorio anche coattivamente.

Nel  caso invece fosse necessaria comunque  l’ emissione di  “diffida” ai sensi del 21 ter l 241/1990  la competenza sarebbe del Dirigente della Polizia Locale delegato per l’esecutorietà oppure  della Prefettura a  cui deve essere inviato il verbale di inottemperanza?

Io riterrei, nel caso in specie, di  escludere l’applicazione dell’art 5  del tulps in quanto trattasi di un provvedimento di natura amministrativa e non emessa quale autorità di P.S. chiedo comunque se tale interpretazione sia corretta o meno.

Grazie,  Uff. della P. L. di (… omissis, come richiesto) Comune della Lombardia

Risposta

In ordine a quanto esposto nel quesito, definiamo, in primo luogo, le modalità operative di esecuzione dell’ordinanza in argomento, ai sensi dell’art. 21 ter legge 241/90.

Gli Agenti operanti, dopo aver preso atto della inottemperanza all’ordinanza del Prefetto, avrebbero dovuto procedere alla redazione del verbale di inottemperanza e diffidare il titolare dell’esercizio interessato a cessare l’attività ed a chiudere l’esercizio, assegnando un termine per adempiere all’obbligo imposto dal Prefetto.

Decorso il termine assegnato, dovrà essere effettuato ulteriore sopralluogo e, qualora si accerti l’inottemperanza anche alla diffida, si dovrà procedere alla esecuzione coattiva con l’apposizione di sigilli, redigendo relativo verbale di esecuzione e contestuale nomina del custode giudiziario del bene.

Tale procedura è mutuata dall’art. 612 C.P.C., comma 2, che stabilisce:

Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata.

Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta”.

Ciò detto, si pone il problema del termine da assegnare al titolare dell’esercizio inadempiente.

Il citato art. 21 ter, comma 3, non indica alcun termine temporale da assegnare, ma si limita solo a prevedere “Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge”.

L’unica normativa che individua in modo preciso un termine temporale per l’esecuzione di provvedimenti è da rinvenirsi nel Tulps, all’art. 5, comma 2, ove è stabilito che “Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d’ufficio”.

Pertanto, in carenza di altra specifica normativa in materia, si consiglia di mutare il termine di diffida dal predetto art. 5, comma 2, Tulps, assegnando al titolare dell’esercizio inadempiente tre giorni per l’adempimento dell’ordinanza.  

Da quanto detto, in risposta al quesito, si conclude che:

  • In mancanza di una data certa con termine differito, l’ordinanza è esecutiva dal momento della notifica all’interessato;
  • Contestualmente al verbale di inottemperanza gli Agenti operanti avrebbero dovuto diffidare il titolare a dare esecuzione al provvedimento del Prefetto, assegnando il termine innanzi indicato;
  • Per l’ulteriore inottemperanza procedere alla esecuzione coattiva con l’apposizione dei sigilli e la nomina del custode giudiziario del bene.
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