Quesito: Esercizio abusivo di attività di acconciatore – Barbiere. Sanzioni

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DOMANDA: Com. te a seguito di sopralluogo abbiamo accertato che viene esercitata attività di acconciatore senza alcun titolo .

Le chiedo per tale violazione quale sia la sanzione da applicare e da quale normativa sia prevista.

  1. A. M. Com. te della P. M. di S. M. C. (SA)

 

Risposta:

Si premette che l’attività di acconciatore, che comprende barbieri e parrucchieri, è disciplinata dalla legge 174/05.

Tale norma è stata modificata una prima volta dall’art. 77 del D. Lgs. 59/10; in particolare è stato riscritto l’art. 2, comma 2, stabilendo che l’esercizio dell’attività di acconciatore era soggetto a dichiarazione di inizio attività.

Inoltre all’art. 3, dopo il comma 5, è stato inserito il comma 5-bis prevedendo che il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.

Successivamente, il D. Lgs. 147/12 all’art. 15 ha nuovamente modificato l’art 2, comma 2, sostituendo le parole “dichiarazione di inizio attività” con “segnalazione certificata di inizio attività (Scia)”.

Infine, il medesimo art. 15 del decreto 147/12, al comma 5-bis dell’art. 3 della legge 174/05, ha disposto che il responsabile tecnico dell’impresa, che esercita attività di acconciatore, deve essere iscritto al REA presso la Camera di Commercio, contestualmente alla presentazione della Scia.

Ciò detto, veniamo al quesito, ricordando che l’art. 5 della legge 174/05 stabilisce che “…. chiunque  svolga  trattamenti  o  servizi  di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge…” è soggetto a sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00, con p.m.r. di € 500,00, secondo le modalità stabilite dalla legge 689/81.

Inoltre, qualora il soggetto è privo del requisito della abilitazione professionale di responsabile tecnico, stabilito dal predetto art. 3, comma 5-bis della legge in argomento, l’omessa iscrizione deve essere sanzionata, ai sensi del citato art. 5, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 5.000,00, con p.m.r. di          € 500,00.

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1 commento

  1. Buongiorno

    Il divieto di operare come acconciatore senza i titoli di legge vale anche per un dipendente subordinato privo dei titoli previsti dal legislatore ?

    esempio alone assume al 3 livello del ccnl di settore un soggetto di 30 anni che ha solo la terza media lo si può adibire a tagliare i capelli o si incorre nelle stesse sanzioni / criticità per un Titolare privo dei titoli .

    Ovviamente il dipendente senza titolo opera alla dipendenze di titolare con titoli di studio previsti non lavora mai in solitaria

    Grazie

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