Buongiorno egregio dr. Pezzullo, La disturbo per chiederle informazioni circa la modalità di presentazione di una richiesta di autorizzazione per asporto da parte di una pizzeria. Il Surap della regione Campania prevede solo una scia per l’esercizio di somministrazione di alimenti presso il domicilio del consumatore, delivery dunque. Per l’asporto non trovo nulla. Come posso regolarmi? La ringrazio in anticipo per il tempo che vorrà dedicarmi
D.ssa D. L. V. SUAP del comune di B. (NA)
Risposta
Si premette che l’attività di somministrazione in Campania è disciplinata dalla L. R. n. 7/2020, Capo V, dall’articolo 88 al 100.
Contrariamente a quanto stabiliva la legge 287/91, la predetta legge regionale prevede una sola tipologia di somministrazione per le diverse attività, quali bar, ristoranti, pizzerie, pub ecc.
L’attività di somministrazione può essere avviata mediante presentazione di una Scia al Suap del Comune nel caso in cui il pubblico esercizio venisse aperto in un Comune o in una zona del Comune ove non è prevista alcuna programmazione.
Sarà, invece, necessario chiedere al Suap l’autorizzazione qualora l’esercizio venisse avviato in un Comune o in una area del Comune soggetta a programmazione.
In entrambi i casi dovrà essere presentata anche una Scia sanitaria (o registrazione) con la dichiarazione dei requisiti igienico sanitari, da inviare al Comune che la trasmetterà all’ASL.
Di contro, qualora si volesse avviare una attività di pizzeria da asporto senza alcuna somministrazione al pubblico, ma solo con vendita degli alimenti prodotti, sarà sufficiente produrre una Scia per iscrizione all’Artigianato, sezione speciale presso la Camera di Commercio, nonché una Scia sanitaria da inviare al Comune; oppure una Scia unica ai sensi dell’art. 19 – bis della legge 241/90, comprendente sia la Scia di iscrizione all’Artigianato che quella Sanitaria, da presentare al Suap del Comune che dovrà provvedere a trasmetterla alla Camera di Commercio ed all’ASL per le rispettive competenze.
Alla luce di quanto detto, possiamo rispondere al quesito affermando che qualora l’interessato volesse esercitare solo attività di pizzeria da asporto, senza alcuna somministrazione, basterà l’iscrizione all’Artigianato e la registrazione sanitaria. In questa ipotesi non potrà essere venduto alcun alimento o bevanda non prodotto nel locale artigianale.
Nel caso in cui si volesse esercitare sia di somministrazione ai tavoli di alimenti e bevande per eventuali avventori, sia attività di vendita per asporto degli alimenti preparati dalla pizzeria, il titolare dovrà munirsi di apposito titolo abilitativo e Scia sanitaria.
A tal fine ricordiamo che l’art. 90, comma 4, della citata legge regionale stabilisce testualmente che “gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che possono somministrare”.