Quesito: Evento organizzato da associazione culturale privata – Autorizzazioni

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Risposta

Lo svolgimento di  spettacoli o trattenimenti nei circoli privati, destinati ai soli soci, non necessita di alcuna licenza, ma restano in capo al presidente responsabile del sodalizio gli obblighi relativi alla richiesta del certificato di prevenzione incendi, qualora allo spettacolo siano presenti più di 100 soci, nonché la presentazione al comune della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all’art. 8, comma 2, della legge 447/95, in precedenza trattati.

Qualora, invece, si presentano le fattispecie previste dall’art. 118 del Regolamento di esecuzione quali manifestazioni aperte alla partecipazione di non soci con pagamento del biglietto, la partecipazione di invitati non soci, o ancora ricorrano altre circostanze che escludano il carattere privato della manifestazione, lo svolgimento degli spettacoli è subordinato al rilascio della licenza ex art. 68 Tulps con l’accertamento di agibilità dei locali ex art. 80 e l’osservanza delle norme in materia di prevenzione incendi.

In caso di piccoli trattenimenti necessita acquisire la licenza di cui all’art. 69 con l’osservanza delle stesse norme di sicurezza prima citate.

            Le circostanze che possono escludere il carattere privato della manifestazione, prima richiamate, sono state definite dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 10.15506/13500 del 19 maggio 1984, la quale prevede che devono essere assoggettati alle norme sugli spettacoli e pubblici trattenimenti i circoli privati che, oltre alla presenza di non soci paganti o invitati, presentano anche altre specifiche condizioni quali:

  • pubblicità degli spettacoli attraverso comunicazione diretta ai cittadini a mezzo stampa quotidiana e non, radio, televisioni etc.;
  • tipologia dei locali ove si svolge la manifestazione, tale da far ritenere la natura imprenditoriale dell’evento;
  • notevole numero di partecipanti ( di certo superiore a 100).

       Con successivo D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504, in G. U. 30.12.99 n. 305, “Regolamento recante agevolazioni in materia di diritto d’autore nel caso di esecuzioni, rappresentazioni e manifestazioni effettuate da determinati soggetti ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 650”, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 118 Reg. Esec.,viene stabilito:

  • 1, comma 3, stabilisce che per la partecipazione alle manifestazioni ove si effettuano rappresentazioni o recitazioni presso locali di associazioni o circoli privati, “la qualità di socio deve essere stata conseguita almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione stessa”;
  • 2, lett. a), i predetti sodalizi privati possono organizzare al massimo 4 manifestazioni nell’arco dell’anno solare;
  • 2, lett. b), sede della manifestazione può essere solo la sede legale indicata nell’atto costitutivo del circolo o dell’associazione. Qualora la sede non sia idonea per agibilità o motivi di sicurezza, le manifestazioni si potranno tenere anche in altri locali, purchè non si tratti di luoghi pubblici o aperti al pubblico, siano rispettate le norme di pubblica sicurezza e tutela della pubblica incolumità delle persone e purchè sia rilasciata la licenza prevista dall’art. 118 Reg. Es., licenza ex art. 68 o 69 Tulps.
  • 2, lett. c), a tali eventi non possono partecipare più di 500 persone, soci o invitati;
  • 3, comma 1, gli enti organizzatori devono far pervenire alla SIAE, almeno 30 giorni prima dello svolgimento il programma dettagliato della manifestazione; copia o fac-simile del biglietto di invito da distribuire agli invitati; l’indicazione del luogo ove si svolgerà la manifestazione ed una dichiarazione del presidente del sodalizio ove si attesti che l’evento è stato autorizzato ai sensi della licenza di cui al Tulps, come previsto dall’art. 118 Reg. Es.; dichiarazione dello stesso presidente attestante che la manifestazione è svolta dagli artisti ed esecutori a titolo gratuito a fini di solidarietà.
  • 3, comma 2, la SIAE dovrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dello stesso articolo 3. La presentazione di detta documentazione vale quale atto di assenso per la stessa SIAE ad effettuare i riscontri, con facoltà di accesso ai documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.

      Pertanto, gli Agenti che effettueranno i controlli presso il circolo, in occasione di  spettacoli, dovranno chiedere al presidente dell’associazione di esibire la dichiarazione inviata alla SIAE, per accertarne la veridicità e contestare eventuali dichiarazioni mendaci, oltre a verificare il possesso delle licenze ex art. 68 o 69 Tulps per lo svolgimento dello spettacolo.

            Per quanto detto, quindi, le associazioni, i circoli ed enti privati che intendono effettuare spettacoli e trattenimenti, se non sono conformi alle prescrizioni dettate dal D.P.C.M. 16 settembre 1999, n. 504, dovranno chiedere il rilascio di licenza ai sensi degli artt. 68 o 69 Tulps, oltre al parere di agibilità degli impianti e locali, ex art. 80 Tulps.

                                                                                

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1 commento

  1. Salve, se l’evento in questione ricomprende soltanto una cena con biglietto di ingresso con 500 persone, organizzata da un imprenditore, con musica c.d. di allietamento, svolta in un ambiente dato in concessione da un Ente Pubblico e cena fornita con catering, secondo il vostro autorevole parere occorre che l’organizzatore richieda licenza ex art. 68/69/80 tulps e previsione impatto acustico? Occorre la ccvps?
    Grazie

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