Quesito: Festa privata in un pubblico esercizio di somministrazione.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

La difficoltà viene posta al comune (ufficio commercio) e al privato, che deve svolgere la festa di compleanno, da parte della  locale stazione dei Carabinieri che parla di impossibilità allo svolgimento della festa per mancanza di autorizzazione del tulps.

La questione è così sintetizzabile:

1) il locale ristorante è già adibito con tutti i permessi ed agibilità utili allo svolgimento 

dell’attività;

2) la festa di compleanno si svolgerà all’interno con trattenimento musicale e all’esterno per il buffet sotto gazebo temporanei ed amovibili (installati per l’occasione) sempre in area privata; 

3) la festa è aperta solo agli ospiti invitati e sarà posto all’entrata del locale una cartello per la inibizione all’ingresso di persone non invitate.

4) gli invitati non superano il n. di 100  

5) La Siae sarà regolarmente pagata per l’intrattenimento musicale con dj;

Grazie per la risposta, Ufficio Suap Comune di L. (AV)

Risposta

 

Si ritiene che l’esercizio, per tale evento, non ha bisogno della licenza ex art. 69 Tulps perchè trattasi di una festa privata non aperta al pubblico, senza alcun fine di lucro e, quindi, in assenza di attività imprenditoriale.

Se anche si volesse considerare l’evento quale festa organizzata dal ristoratore, si deve tener presente che l’art 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abrogato il comma 2 dell’art. 124, del Regolamento di esecuzione del Tulps, consentendo eventi nei pubblici esercizi senza richiedere alcuna autorizzazione, se sono svolti in maniera occasionale, saltuaria e non ricorrente (es. veglione di capodanno con cenone; cena spettacolo a carnevale etc.).

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza è intervenuto in materia con il parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8)  del 21 febbraio 2013, indirizzato alla Prefettura di Firenze e p. c. al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e tutte le altre Prefetture,  ove ha precisato:

Gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze (festa di fine anno, carnevale e simili) sono esentati dalla licenza di cui all’art. 69 e accertamento di cui all’art. 80, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande

Pertanto, non sono soggetti a licenza i trattenimenti organizzati in via eccezionale ed occasionale, senza la preparazione delle sale con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possono trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo; in definitiva, il trattenimento deve essere funzionale all’attività di somministrazione ed essere una maggiore attrattiva sul pubblico,  senza i caratteri dell’imprenditorialità (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni etc.).

SI ricorda, infine, che il titolare del pubblico esercizio non dovrà richiedere il  certificato di prevenzione incendi anche se il numero dei partecipanti all’evento dovesse superare le 100 unità, come stabilito dalD.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, allegato I, punto 65, che esclude tale obbligo nel caso di manifestazioni a carattere temporaneo.

Invece il titolare dell’esercizio dovrà predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 447/95, come stabilito dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, art. 4, comma 1, per i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali.

                                                                        C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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