Quesito: Hobbisti rilascio tesserino- Normativa in regione Campania

0
523

Gentile Com. te Lei pongo un quesito relativo all’attività di hobbista in Campania:

Vorrei sapere come è disciplinata l‘attività di hobbista in regione Campania e, in particolare, se sono richiesti requisiti particolari per la vendita di oggetti di propria produzione. Infine, se vi è una legge regionale che disciplina tale materia.

Ringrazio per i chiarimenti che potrà fornire.

C.te I. G. Polizia Municipale di P. (CE)

Risposta

Si premette che l’hobbista è una persona che produce con il proprio lavoro oggetti fatti quasi sempre a mano e che, poi, li espone, li scambia o mette in vendita con pezzi moderati.

Tale attività, di solito, viene effettuata in modo occasionale e saltuariamente, proprio per hobby, in modo non professionale, impegnando il proprio tempo libero.

In regione Campania l’attività di hobbista non è disciplinata da alcuna normativa specifica, però nella legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, recante “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11” (pubblicata sul BURC n. 91 del 27 aprile 2020), alcuni articoli hanno regolato detta materia.

In particolare, ricordiamo che al capo III di detta legge, l’art. 52, al comma 1, lett. p), ha definito come hobbisti “i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a  250,00 euro”.

Invece, l’attività di hobbista viene ancora meglio  definita all’art. 69, comma 1, lett. b), come “operatori che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale”.

Da tale definizione appare chiaro che l’hobbista non può essere definito ne equiparato ad un operatore commerciale che opera in modo professionale.

Da tanto ne deriva che l’hobbista è un soggetto che per mero hobby o passatempo produce oggetti e tenta di venderli in modo occasionale, partecipando ai mercati, fiere o manifestazioni dell’usato, dell’antiquariato o del collezionismo dove sono istituiti posteggi destinati a tali specifiche attività.

La citata legge regionale, alla luce di quanto evidenziato, con lo stesso art. 69, comma 2, ha stabilito che gli operatori in argomento per poter porre in vendita i propri oggetti non hanno bisogno di alcun titolo abilitativo, ma devono essere in possesso solo di un tesserino che dovrà essere rilasciato dal comune di residenza o dal Comune capoluogo della Regione (Napoli) per i residenti in altre regioni.

Ed ancora, sempre l’art. 69, al comma 7, precisa che gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni all’anno, chiarendo che viene individuata come manifestazione unitaria anche quella della durata di due giorni, purchè consecutivi.

I comuni sono anche incaricati di compilare l’elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a inviarlo ala Regione.

Concludiamo indicando anche le sanzioni poste a carico di detti operatori, ai sensi dell’art. 147, comma 6, per le violazioni di seguito indicate.

Sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00, con pmr di € 500,00:

  • la mancanza del tesserino rilasciato dal comune di residenza o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento;
  • assenza del titolare del tesserino identificativo;
  • mancata esposizione del tesserino al pubblico e agli organi di vigilanza;
  • vendita ad un prezzo unitario superiore a € 250,00.

Il successivo comma 7 stabilisce, inoltre, che in caso di recidiva (termine improprio trattandosi di violazioni amministrative) tutte le sanzioni sono raddoppiate. Inoltre, dalla terza violazione, o in caso di reiterazione multipla, o di particolare gravità, oltre alle sanzioni pecuniarie, sarà disposta anche la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 20 giorni.

Lo stesso comma 7 precisa, infine, che la reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se sia stata pagata la sanzione in misura ridotta.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui