DOMANDA:

Le imprese e gli enti che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti su strada, devono porre a corredo della domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, la copia conforme del certificato di assicurazione dei veicoli?

Qualora nel modello dei formulari d’identificazione dei rifiuti esibito ad un organo di polizia, il veicolo adibito al trasporto risultasse non assicurato, quale illecito si configurerebbe, al di là di quello già sanzionato dal codice della strada?

Se il medesimo veicolo fosse anche non revisionato?

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RISPOSTA:

L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali costituisce, ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, il requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del D.M. n. 120/2014 – recante: il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali – nell’ulteriore documentazione che le imprese e gli enti devono porre a corredo della domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, non figura la copia conforme del certificato di assicurazione obbligatoria dei veicoli.

Ergo, il trasporto dei rifiuti, accompagnato sì dai formulari d’identificazione di cui all’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, ma effettuato con veicolo non assicurato, non integrerebbe gli estremi di un illecito ambientale, ed in particolare di quelli sanzionati ai sensi degli artt. 256 e 258 del D. Lgs. n. 152/2006.

Si applicherebbero, in tal caso, soltanto le sanzioni amministrative previste dall’art. 193 del Codice della strada.

Di contro, il modello di attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto, di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), del D.M. n. 120/2014, approvato con Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali, prot. n 6 del 9 settembre 2014, prevede l’attestazione, da parte del Responsabile Tecnico dell’impresa o dell’ente, che il veicolo iscritto all’Albo, sia necessariamente anche in possesso della revisione, ai sensi dell’art. 80 del Codice della strada.

Qualora, pertanto, nel formulario d’identificazione dei rifiuti, dovesse evidenziarsi che il veicolo adibito al trasporto dei rifiuti – benché iscritto all’Albo – fosse sprovvisto della revisione, oltre alle sanzioni amministrative previste dall’art. 80, comma 14, del Codice della strada, si applicherebbero anche quelle penali, ai sensi dell’art. 256, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006.

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