Quesito: Interdittiva antimafia – revoca comunicazione di subingresso in esercizio di vicinato.

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Domanda: Buongiorno Com. te, a seguito di comunicazione della Prefettura di ….. di adozione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti del rappresentante di una società che gestisce un esercizio di vicinato e di richiesta di adozione dei provvedimenti consequenziali, il Suap del mio comune ha emesso una disposizione con la quale ha“revocato la comunicazione di subingresso in esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari nei locali siti in ….”, senza aggiungere null’altro. A seguito di questa disposizione del suap come devo comportarmi? Io penso che il dirigente dopo questa disposizione avrebbe dovuto emanare anche un’ordinanza di chiusura. La pensate come me o non è così? Grazie.Com. te A. N. Polizia Locale di S.N.S. (CE)

Risposta

Da quanto si legge nel quesito, si ritiene che il responsabile Suap di codesto Comune, purtroppo, non sia ben a conoscenza delle norme in materia amministrativa.

Invero, la legge 241/90 con l’art. 21 quinquies ha ben precisato che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel  caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al  momento dell’adozione del provvedimento….. il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ….”.

Pertanto, possiamo ribadire che la Pubblica Amministrazione revoca solo ciò che ha rilasciato.

Nel caso che qui ci viene sottoposto, il Suap non ha rilasciato nessun titolo abilitativo ma ha, invece, ricevuto dal responsabile della società in esame solo la comunicazione di subingresso in esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari.

Per quanto evidenziato, alla luce della interdittiva antimafia inviata dalla Prefettura, il Suap non dovrà disporre alcuna revoca della comunicazione, ma dichiarare la “inefficacia” della comunicazione presentata e l’improduttiva di qualsiasi effetto.

Per conseguenza, dovrà ordinare ad horas la cessazione dell’attività e la chiusura dell’esercizio commerciale.

Detto provvedimento dovrà essere notificato all’interessato, alla Polizia Municipale, a tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio e per conoscenza alla Prefettura.

Si segnala, infine, che a parere dello scrivente, il provvedimento come è stato predisposto, se venisse impugnato innanzi al TAR potrebbe essere annullato e, quindi, non conseguire alcun effetto.

Infine, si ritiene che la Polizia Municipale, alla luce del provvedimento adottato, dovrà solo procedere a verbalizzare il titolare per assenza di titolo abilitativo, nel caso che l’esercizio fosse ancora aperto al pubblico e diffidarlo a cessare l’attività. Sulla scorta del provvedimento emesso, al momento, non si potrà procedere alla chiusura dell’esercizio commerciale, ma si dovrà inoltrare il verbale al Suap che dovrà emettere l’ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.

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