Egregio Comandante, vorrei dei chiarimenti sulla figura dell’ispettore ambientale, che presto sarà istituita anche nel nostro Comune.
Nello specifico, chiedo se gli stessi possono elevare verbali in materia ambientale (abbandono di rifiuti ed altro) o limitarsi alla mera segnalazione dell’illecito.
Possono identificare e chiedere documenti o altro?
Come sembra, non vi è normativa a livello statale. Allora come si può istituirla?
Si ringrazia.
Ten. F. M.
Responsabile Polizia Locale del Comune di ………….
Risposta:La figura giuridica del cd. Ispettore Ambientale effettivamente non è prevista da alcuna norma di rango primario. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, non si rinviene alcuna disposizione legislativa che pone in capo a questi speciali controllori dell’ambiente, i poteri di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 689/1981. In assenza di una legge nazionale, che esplicitamente riconosca loro i poteri di polizia amministrativa locale, sono stati ritenuti efficaci per la loro legittimazione ad agire, ormai da un’ampia parte della dottrina, i regolamenti comunali. Tale soluzione, peraltro, è stata adottata già da molti Comuni italiani, anche di grande dimensione, come ad esempio: Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Milano, Venezia …In tal caso, se si aderisce all’orientamento come sopra delineato, il regolamento comunale, oltre alla istituzione della figura giuridica in argomento e all’attribuzione dei poteri di accertamento e di contestazione, dovrà necessariamente individuare le condotte vietate e le relative sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi, ed ancora l’Autorità competente, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, a ricevere gli scritti difensivi e ad irrogare il provvedimento sanzionatorio (ordinanza d’ingiunzione). Gli ispettori ambientali, cui saranno conferite le funzioni di polizia amministrativa per effetto del decreto sindacale, potranno, quindi, legittimamente assumere informazioni, procedere ad ispezioni di sacchetti (nel rispetto della nota 14 luglio 2005 del Garante della privacy – bollettino n. 63/luglio 2005), identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione di ordinanze sindacale e di disposizioni regolamentari, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.