Quesito: La rimozione del veicolo fuori uso da un’area privata.

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Domanda:

Ho verbalizzato e notificato tramite messo, il verbale di accertata violazione amministrativa per violazione dell’articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 209/2003 – Sanzione ex articolo 13, comma 2, d.lgs. n. 209/2003 da €. 1.000 a €. 5.000 (P.M.R. €. 1666,67), per abbandono in area privata da diversi anni del veicolo di sua proprietà.

Nello stesso verbale, ho intimato di rimuovere il veicolo entro 30 giorni dalla notifica presso un centro di raccolta per la demolizione.

Considerato che il trasgressore non ha ottemperato a quanto intimato entro 30 giorni dalla notifica del verbale, è possibile applicare l’articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che la rimozione possa essere richiesta sia al trasgressore sia nei confronti del proprietario del terreno con emissione dell’Ordinanza sindacale di rimozione del veicolo?

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Rsiposta:

L’articolo 13, comma 2, del d.lgs. n. 209/2013, non contempla nell’assetto sanzionatorio – relativo alla omessa consegna ad un centro di raccolta del veicolo fuori uso, appartenente alla categoria M1 (articolo 47, comma 2, lett. b) del Codice della Strada) e N1 (articolo 47, comma 2, lett. c) del Codice della Strada) – anche l’obbligo della rimozione.

Pertanto, all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’articolo 5, comma 1, d.lgs. n. 209/2003, dovrà necessariamente seguire la trasmissione del rapporto al Comune, affinché si possa procedere con ordinanza, ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006.

Chi adotta l’ordinanza di rimozione nei confronti del trasgressore, in solido con il proprietario e con il titolare del diritto reale o personale di godimento sull’area?

La competenza, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è da attribuirsi al Sindaco.

Di contro, un’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti è da ritenersi indubbiamente illegittima, per l’incompetenza del dirigente o del funzionario comunale che ha emanato l’atto, trattandosi di potestà riservata espressamente al Sindaco, ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del d.lgs.  3 aprile 2006, n. 152, che così testualmente statuisce: “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Tale principio è stato recentemente ribadito dal T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione I, 15 novembre 2021, n. 1631, per cui: “la determinazione dirigenziale impugnata è viziata per incompetenza, in quanto l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all’articolo 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, prevale su quest’ultima”.

La sentenza del tribunale amministrativo salentino, che ha annullato l’atto del Responsabile del settore “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio”, con cui era stato intimato di provvedere alla pulizia dei terreni, stante l’accertata situazione di pericolo per l’ambiente, segue, come già detto opra, un orientamento giurisprudenziale, che può dirsi ormai condiviso e saldo. Ex multis: Consiglio di Stato, Sezione II, 20 ottobre 2020, n. 6326; Consiglio di Stato, Sezione V, 8 luglio 2019, n. 4781; 14 marzo 2019, n. 1684; 11 gennaio 2016, n. 57; 29 agosto 2012, n. 4635; T.A.R. Puglia, Lecce, sezione III, 26 gennaio 2018, n. 90.

La competenza dei Sindaco, mantenuta espressamente dal legislatore del 2006, è stata quindi interpretata dalla giurisprudenza amministrativa come volontà di riservare in via esclusiva all’organo apicale dell’amministrazione comunale, la competenza a emettere ordinanze ex articolo 192, d.lgs. 152/2006, con conseguente annullabilità, per incompetenza, dell’ordinanza eventualmente adottata dal dirigente comunale.

Quali i riflessi sulla disciplina sanzionatoria?

L’inottemperanza all’ordinanza di rimozione dei rifiuti, adottata ai sensi dell’articolo 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto un veicolo fuori uso – come recentemente evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezione III, 4 aprile 2018, n. 14808 – configura il reato di cui all’articolo 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, per cui: “Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 192, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno”.

L’incompetenza del dirigente o del funzionario comunale ad adottare l’ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti, secondo la Corte di Cassazione, sezione III, 29 settembre 2014, n. 40212, riverbera i propri effetti anche nella sfera penale, per cui, in caso di inottemperanza della stessa, non può ritenersi sussistente la fattispecie di reato di cui all’articolo 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006.

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1 commento

  1. Buongiorno
    ho presentato istanza al Comune per la rimozione di un auto incidentata che un privato straniero aveva fatto trasportare a una autofficina per la riparazione. Sono passati oltre tre anni; il proprietario è irreperibile anche all’ultima residenza conosciuta – come attestato da certificato anagrafico – ma la P.L. sostiene che non vi sono elementi da cui possa ritenere che il proprietario l’abbia abbandonata e che, pertanto, il veicolo non possa ritenersi fuori uso ai sensi del D.Lgs 209/2003 (come invece mi pare sostenga la Cassazione nella sentenza n.17121 del 24 aprile 2015).
    L’autofficina non sa come liberarsi del mezzo e si pensava che l’ordinanza sindacale (notificata anche al proprietario dell’area privata) potesse essere la soluzione. Che fare?

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