Quesito: la verbalizzazione delle misurazioni (Violazioni D.Lgs 151-2007).

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: la verbalizzazione delle misurazioni (Violazioni D.Lgs 151-2007).

Egregio Avvocato… le vorrei sottoporre un quesito relativo ad un verbale … nel quale viene contestata la violazione al Reg.CE 1/2005. Nella fattispecie il peso per metro quadro di superficie utile del veicolo. Nel verbale di contestazione della violazione si afferma che la superficie utile del veicolo è stata definita da misurazioni senza specificare chi ha fatto le misurazioni e con quali strumenti. In questo caso è possibile impugnare l’atto sulla base di un rilievo basato su definizioni sommarie e non dimostrabili (almeno se vale il discorso del rilevatore di velocità lo stesso dovrebbe essere per le misurazioni).

 

Risposta

E’ bene premettere, a beneficio di tutti i lettori, che il quesito si riferisce alle sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n°25 luglio 2007, n. 151, recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”. Le violazioni in questa materia sono regolate dalla L.689/1981 e pur contenendo alcuni richiami al codice della strada per limitati effetti inerenti le sanzioni accessorie o i particolari vincoli di oblazione brevi manu per i conducenti stranieri, restano disciplinate solo dalla menzionata norma del 1981.

Venendo al quesito, sarebbe sempre buona norma effettuare, a monte del verbale di contestazione della violazione, la verbalizzazione dell’operazione tecnica (in questo caso di misurazione e raffronto), a valere come atto di accertamento prodromico alla contestazione della violazione, a norma dell’articolo 13 della L. n°689/1981.

Tuttavia, la mancanza di questo atto non invalida ex se la dichiarazione del verbale di contestazione dalla quale si rileva che gli accertatori hanno misurato (assumendosi la relativa responsabilità) una determinata superficie. In tal senso, per allargare il proprio panorama conoscitivo, nulla vieta all’Autorità amministrativa di chiedere integrazioni all’ufficio da cui dipendono gli agenti accertatori per assicurarsi della correttezza delle procedure e della verità delle dichiarazioni che fanno parte del verbale di contestazione. Peraltro, in caso di impugnazione dell’eventuale ordinanza ingiunzione, innanzi al giudice è possibile discutere della verità del fatto incorporato nel verbale di contestazione della violazione, solo proponendo querela di falso.

Giova rimarcare che la materia oggetto del quesito non è regolata dal D.Lgs n°285/1992 ma dalla L. n°689/1981, quindi non c’è nessuna inferenza, in questo caso, dell’articolo 45 del codice della strada che impone specifici vincoli di omologazione ed approvazione, per la validità delle rilevazioni; ne deriva che non è pertinente il parallelismo (accennato nel quesito) con la misurazione delle velocità. Solo quando la Legge prevede che determinate misurazioni (es.: velocità) siano soggette a verifiche metrologiche periodiche e vincolate a metodologie specificamente previste dalla stessa disciplina normativa, la mancata evidenza del metodo o dello strumento resta causa di illegittimità. In questo caso, peraltro, la misurazione resta ripetibile, trattandosi di un rapporto tra peso documentato e superficie utile, ricavabile dalla documentazione tecnica, dalla descrizione delle modalità di carico e dai documenti di circolazione dei veicoli.

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