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Quesito: l’articolo 10 del D.Lgs 287_1991.

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QUESITO

Come ci si deve regolare, tra le previsioni contrastanti dell’articolo 10 del D.Lgs n°287/1991, quando si trovi un esercizio abusivo di somministrazione alimenti e bevande o si verifiche l’inottemperanza all’ordine di cessazione dell’attività da parte di uno di questi esercizi?

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RISPOSTA

Per potersi orientare nella fattispecie sottoposta a quesito occorre esaminare l’evoluzione storica dell’articolo 10[1] del D.Lgs n°287/1991.

Orbene:

  • Con il D.Lgs n°480/1994 (art. 12, comma 1), il predetto articolo 10 fu integralmente sostituito, e così formulato: “1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle altre disposizioni della presente legge. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato riceve il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative”.
  • Con il D.L. n°381/1995 (Conv. dalla L. n° 480/1995, Art. 3-quinquies), il solo comma 2 dell’articolo 10 venne sostituito dal seguente testo: “2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell’articolo 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni”.
  • Con il D.Lgs. n°112/1998 (Art. 42), il comma 4, dell’articolo 10, ricevette una modifica sostanziale non riportata nel testo, che spostò la competenza sanzionatoria sul Comune (“1. Sono abrogate le disposizioni dell’articolo 60, comma 10, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell’articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell’articolo 10, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato come organo competente per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonche’ tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell’abrogazione delle menzionate disposizioni”).
  • Con il D.Lgs. n°59/2010 (art. 64, comma 9) il solo comma 1 dell’articolo 10 venne sostituito dal seguente testo: “1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio”.
  • Da ultimo, il D.Lgs. n°147/2012 (art. 2) ha sostituito le parole “dichiarazione di inizio di attività” con le parole “segnalazione certificata di inizio di attività”, nel comma comma 1 dell’articolo 10 qui in esame.

            E’ evidente che, nel testo oggi vigente, si coglie un conflitto testuale tra le previsioni del comma 1 (che contiene –in un sol blocco- la sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria) e del comma 3; per questo, è del tutto lecito che gli operatori si interroghino in ordine a quale delle due procedure seguire tra: 1) la contestazione al trasgressore della violazione nei termini considerati dal comma 1, uno con la chiusura dell’esercizio; 2) la contestazione al trasgressore della violazione all’articolo 17 bis del TULPS, uno con l’attivazione delle procedure di cui all’articolo 17 ter del TULPS.

            A parere di chi scrive, la successione delle Leggi nel tempo, ci consente di ritenere “speciale” (quindi derogatoria: a norma dell’art. 9 della L.689/1981, quanto alla sanzione pecuniaria; a norma 12 delle preleggi, quanto alle misure sanzionatorie accessorie) la previsione del comma 1, rispetto alle più vecchie soluzioni prospettate dal comma 3.

            Pertanto, l’operatore:

  • Rilevato che l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è “abusiva”, contesta la violazione (S.A.P: da 2.500 euro a 15.000 euro) al trasgressore e redige un formale processo verbale che attesti “se il trasgressore abbia o meno dato luogo spontaneamente alla chiusura dell’esercizio”, rilevando l’eventuale inottemperanza; il verbale di “rilevata inottemperanza” dovrà contenere: 1) gli elementi tipici della comunicazione di avvio del procedimento che specifichi (oltre ai riferimenti per mettersi in comunicazione con il responsabile del procedimento) l’esito del procedimento ed il termine della sua conclusione che, in questo caso (dovendolo stabilire l’Amministrazione) dovrebbe essere brevissimo (5 o 10 giorni, al massimo) 2) la formale diffida a chiudere spontaneamente entro il termine di tre giorni, con espresso avviso che, in caso di inottemperanza, il provvedimento di chiusura sarà esecutorio, salve le ulteriori sanzioni di Legge. Rilevata e documentata l’inottemperanza, il verbale di contestazione ed il verbale di inottemperanza, andranno trasmessi immediatamente al SUAP, per l’adozione del provvedimento di chiusura (in questo caso, alla luce dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento e della diffida), detto provvedimento conterrà specifica clausola di esecutorietà (con assegnazione alla Polizia Municipale dell’incarico di esecuzione coattiva e descrizione delle relative modalità).
  • Rilevato che l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è persistita, a dispetto dell’intervenuto (e notificato) ordine di “divieto di prosecuzione dell’attività”, se il predetto ordine è stato redatto con i connotati tipici di cui all’art. 21 ter della L. n°241/1990, si deve procedere alla sua esecuzione coattiva. A margine va contestata, comunque la sanzione del comma 1 (S.A.P: da 2.500 euro a 15.000 euro), che si riferisce a due distinti precetti (quindi, in questo caso, va sanzionata l’inottemperanza).

            In conclusione, si ricorda che la norma qui in esame, trova applicazione integrale solo nelle Regioni ove non sia stata prevista una disciplina legislativa specifica.

            Valga come esempio il fatto che, nella Regione Toscana (Cfr. L.R. 28/2005 e ss.mm. ed i.) esiste una disciplina derogatoria che, saggiamente, disciplina anche l’esecuzione coattiva[1].

 

 

[1] TESTO VIGENTE:“1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio. 2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle relative alle disposizioni dell’art. 8 per le quali si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 4. L’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato riceve il rapporto di cui all’ art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative. 5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell’articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato”.

[1] Art. 103 – Sanzioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande- 1. Chiunque esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli13 e14 , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell’esercizio. 2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II capi VI, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e 17 quater del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). 3 bis. In luogo delle sanzioni di cui all’articolo 10 della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 103 bis- Esecuzione coattiva “1. Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell’esercizio, cessazione o sospensione dell’attività di cui agli articoli 102, 103 e 105, il comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell’apposizione dei sigilli”.

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