QUESITO: legittimazione a stare in giudizio per le opposizioni ex art. 615 cpc.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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QUESITO

Salve, volevo sottoporre alla Vs attenzione un quesito:

a seguito di emissione di ruolo per la riscossione coattiva relativa a verbali per violazioni alle norme del CDS a mezzo di Equitalia Spa, un cittadino ha proposto ricorso avverso la cartella esattoriale (valore di € 917,65) presso il Giudice di Pace ai sensi dell’art. 615 c.1 c.p.c. citando il Comune ed Equitalia.

In questo caso il Sindaco può stare in giudizio personalmente, ovvero avvalendosi di funzionari delegati oppure necessita di patrocinio legale?

In attesa colgo l’occasione per porgerle Distinti Saluti

 

 

RISPOSTA

Invero, la normativa è chiara: salvi i limitati casi in cui è ammesso che si possa prescindere dalla difesa tecnica, è sempre richiesto ministero di Avvocato. Da qui deriva che al di fuori degli strettissimi casi considerati dal cpc, dalla Legge 689/1981 e dal D.lgs 150/2011 non dovrebbe essere ammesso mai che in giudizio stia la parte personalmente; ciò in linea generale è anche confermato dalla sentenza Cass. civ. Sez. III, 22/07/2004, n. 13638.

Tuttavia, la questione è più complessa di quanto appaia, posto che la giurisprudenza, per il caso di opposizione all’esecuzione di sanzioni amministrative ritengono applicabile il rito speciale previsto dal D.lgs 150/2011 (Cass. civ. Sez. VI – 3 Ordinanza, 18/02/2015, n. 3283: “Avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7, D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, la cognizione dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, così come la cognizione dell’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di quest’ultimi atti, poiché così si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 c.p.c”. in tal senso anche: App. Lecce Taranto, 23/09/2014) con l’effetto di poter considerare valida la costituzione da parte del “funzionario delegato”.

Doverosamente si segnalano anche orientamenti di indirizzo opposto (Trib. Torre Annunziata Sez. I, 05/05/2014: “In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative, qualora tale atto sia stato regolarmente notificato e sia diventato titolo esecutivo, la successiva notificazione della cartella esattoriale può dare adito all’opposizione all’ esecuzione, ex art. 615 c.p.c., in relazione a fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, o all’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in casi di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale, con la conseguenza che devono essere utilizzate le forme proprie attinenti a tali rimedi oppositivi ed osservare i termini ed i criteri di competenza che rispettivamente li disciplinano).  

Ne deriva, in conclusione, che molto dipende dall’orientamento del giudice di merito adito, nel caso che genera il quesito.

Pino Napolitano

P.A.sSiamo

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