Quesito: Libera vendita della cannabis – modalità e limiti

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Domanda: Poiché siamo venuti a conoscenza che in alcuni negozi di Milano viene effettuata la libera vendita di cannabis, chiedo se sia di fatto consentita la commercializzazione e se vi sia una normativa specifica in merito.

Ringraziamo ed inviamo cordiali saluti.

Suap  ………….

Risposta

Si premette che a seguito di convenzioni europee sottoscritte dal Governo italiano a partire dal 1961 e successivamente nel 1971 e, da ultimo, nel 1988, fu meticolosamente stabilito che la produzione di canapa sarebbe dovuta cessare, perché tale coltivazione veniva utilizzata soprattutto per la produzione di sostanze stupefacenti, la cosiddetta “cannabis” da cui si estraeva la marijuana ed altre sostanze stupefacenti.

In Italia con l’approvazione della Legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante “Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”, nota come “legge Cossiga”, di contrasto alla produzione e diffusione di sostanze stupefacenti, fu resa problematica e quasi impossibile la coltivazione e produzione della canapa, portando gli agricoltori a recedere da tale coltura.

Da alcuni anni, però, è ripresa la coltivazione della canapa, soprattutto in Puglia, nelle zone di Brindisi e Taranto dove, a seguito di emergenze ambientali, vi è il divieto di coltivazione di produzioni agroalimentari.

Tali nuove produzioni vengono utilizzate in campo alimentare, cosmetico e  nutrizionale con effetto farmaceutico (nutraceutico).

Ciò detto, entriamo nel merito del quesito.

Al fine di disciplinare la coltivazione della canapa, è stata approvata dal Parlamento la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, in G.U. n. 304 del 30-12-2016, in vigore dal 14-1-2017, che introduce norme per il sostegno e la promozione della coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.)  delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al D. P. R. 9 ottobre 1990, n. 309.

L’art. 2 stabilisce che per la coltivazione di tale varietà di canapa non è richiesta alcuna autorizzazione, mentre all’art. 4 viene introdotta la prescrizione che deve avere un contenuto di THC (tetraidrocannabinolo) dello 0,2%, che potrà oscillare fino allo 0,6%, senza comportare alcun problema per l’agricoltore.

Il coltivatore ha, però, l’obbligo di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi e di conservare le fatture di acquisto della semente.

Lo stesso art. 4 stabilisce, ancora, che il Corpo Forestale dei Carabinieri è incaricato di effettuare gli eventuali controlli  sempre alla presenza del coltivatore; tali addetti al controllo sono tenuti a rilasciare un campione prelevato per eventuali contro-verifiche. Gli accertamenti potranno essere svolti anche da parte di altri organi di polizia giudiziaria nello svolgimento di attività giudiziarie.

Nel caso in cui la percentuale di THC dovesse superare la soglia massima dello 0,6%, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro o la distruzione della coltivazione, ma anche in questo caso “è esclusa la responsabilità dell’agricoltore“.

L’erba ricavata da tale pianta, ribattezzata “la marijuana che non sballa”, da qualche mese è stata posta “legalmente” in commercio in Italia ed ha un contenuto di THC inferiore ai limiti di legge (fino a 0,6%) e un valore fino al 4% di CBD (cannabidiolo), principio contenuto nella cannabis che non ha effetti psicoattivi, ma sedativi.

Viene venduta in pacchetti da 8 grammi, come se fosse del tabacco, ed i produttori raccomandano tenerla sempre nella sua confezione originale, ove sono attestati i valori legali stabiliti dalla normativa, in caso di controlli da parte delle forze dell’ordine.

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