Quesito: Macelleria con consumo sul posto di carne
Gent.mo Comandante, in data odierna ho controllato una macelleria in possesso di una regolare scia per tale attività, presentata in data 12/11/2014.
A seguito di accertamento sul posto, abbiamo accertato che l’esercizio effettua vendita di carne cotta da asporto al di fuori dei locali del proprio esercizio commerciale. Preciso che, oltre la scia, non ha altra documentazione se non una segnalazione all’attività economica ove comunica sempre in data 12/11/2014 che svolgerà somministrazione di alimenti da asporto a base di carni di propria produzione, in modo occasionale.
Le chiedo quale è la normativa per questo tipo di attività e quale è il verbale da effettuare?
Cap. B. A.
Risposta
Il titolare della macelleria per procedere alla cottura della carne deve munirsi di registrazione sanitaria – Scia sanitaria (ex autorizzazione sanitaria) ai sensi del Regolamento CE 852/04, art. 6, da presentare al comune che provvederà a trasmetterla all’Asl competente.
In mancanza di tale Scia sanitaria, si dovrà verbalizzare l’operatore commerciale ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. 193/07, con sanzione pecuniaria da € 1.500 a € 9.000, con p.m.r. di € 3.000.
Per l’attività di somministrazione della carne già cotta, si evidenzia che ai sensi del D. L. 223/06, convertito in legge 248/06, art. 3, comma 1, lett. f-bs), gli esercizi di vicinato che commercializzano prodotti del settore alimentare, possono consentire il consumo immediato sul posto dei propri prodotti, senza ulteriore autorizzazione, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, fatti salvi i requisiti igienico sanitari e purchè non venga effettuato un servizio di somministrazione assistito (tavoli imbanditi, presentazione di menù, servizio al tavolo mediante camerieri ecc.).
Da ultimo, si ricorda che la nuova legge sul commercio della Regione Campania, n.1/2014, all’art. 6, comma 4, ha stabilito che in tutti gli esercizi commerciali (e non solo gli esercizi di vicinato) che vendono prodotti alimentari è consentito il consumo immediato di tali prodotti, con le medesime prescrizioni innanzi esposte.
Si precisa, infine, che nel caso evidenziato, non trattasi di somministrazione per asporto ma di somministrazione sul posto, in quanto la somministrazione prevede solo il consumo sul posto mediante le attrezzature; mentre i prodotti alimentari, posti in vendita allo stato naturale o già pronti per il consumo, sono di norma venduti per asporto.
C. te Michele Pezzullo