Quesito: Mancato utilizzo del posteggio nel mercato – Provvedimenti.

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Domanda: Buongiorno Comandante, ne approfitto per proporle un problema che mi è capitato di dover affrontare. Il D. Lgs. 114/98, all’art 29, afferma che se un operatore commerciale su area pubblica non utilizza il posteggio per un periodo di tempo superiore a 4 mesi, l’autorizzazione è revocata.

Nel caso in cui il titolare non inizi l’attività dalla presentazione della SCIA, ma dopo 6/7 mesi, le assenze cumulate vanno considerate lo stesso?

Grazie della disponibilità.

  1. S. A. Ass. Capo Polizia Locale di C. (RM)

 

Risposta

Si premette che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, all’art. 29, comma 4, lett. b) stabilisce che l’autorizzazione di tipo A per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nel caso di decadenza  dalla concessione del posteggio qualora l’operatore commerciale non utilizzi lo stesso posteggio per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi nell’arco di un anno solare, salvo il caso in cui sia accertata l’assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Tale disposizione, successivamente, è stata riconfermata in tutte le leggi regionali approvate a seguito della modifica della Parte II del Titolo V della Costituzione che con l’art. 117, al comma 4, ha stabilito che la normativa in ordine alle attività di commercio rientrano nella potestà legislativa esclusiva, residuale delle Regioni.

In Campania, ad esempio, tale disposizione è riportata integralmente dalla legge regionale 7/2020, art. 147, comma 8, lett. b).

Ciò detto, passando al quesito posto, si ritiene che non si possano conteggiare quale assenze dal mercato i periodi intercorrenti tra il rilascio del titolo per l’esercizio dell’attività, compresa la concessione del posteggio, e l’inizio dell’attività.  Si devono, quindi, conteggiare i periodi di assenza dal momento in cui si ha certezza dell’avvio dell’attività.

Si evidenzia, inoltre, che i periodi di assenza non devono essere continuativi, ma possono essere cumulativi nel corso dell’anno.

Si ricorda, infine, che l’autorizzazione è anche revocata nel  caso in cui il titolare non inizia l’attività entro sei mesi  dalla  data  del  rilascio,  salvo proroga in caso di comprovata necessità.

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