Quesito: Manifestazione sportiva in impianto con capienza di 100 persone

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Domanda: Gent. le Comandante, approfitto di Lei per chiederle delucidazioni in ordine ad una manifestazione sportiva da svolgere in un impianto con capienza di 100 persone.

In particolare volevo chiedere se è sempre prevista la SCIA ai sensi dell’ art. 68 comma 1 del Tulps e se ci sono state modifiche alla luce  del d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Cordialmente, Mar. Magg. C. A. G.

Risposta

Si premette che l’art. 68, comma 1 del Tulps stabilisce che necessita la licenza del comune per esercitare l’attività di pubblico spettacolo, feste ed altre attività di trattenimento e svago.

A seguito delle modifiche disposte dalla legge 112/2013, art. 7, c. 8 – bis, alla fine del primo comma di tale art. 68, fu previsto che per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la  licenza fosse sostituita dalla SCIA ex articolo 19 della legge 241/90, da presentare al Suap competente.

Ovviamente, nell’ipotesi di superamento di detti limiti sarò comunque necessario richiedere la licenza ex art. 68.

Per contro, il successivo D. Lgs. 222/16, al punto 78 della tabella A, ha però stabilito che per le attività ove si svolgono spettacoli e trattenimenti pubblici, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, già soggette a Scia, è ora previsto l’obbligo dell’autorizzazione, in contrasto con quanto innanzi evidenziato, e senza apportare modifiche all’art. 68, comma 1 del Tulps.

Successivamente il Ministero dell’Interno, interpellato in merito a tale disposizione contrastante, con parere prot. 557/PAS/U/004683 del 23.3. 17, ha chiarito, senza indicare alcuna precisa norma a sostegno di tale tesi, che si può continuare ad abilitare le attività in argomento esclusivamente con la Scia, perché quanto previsto dal D. Lgs. 222/16, finalizzato alla semplificazione dei procedimenti, con la richiesta di licenza graverebbe la disciplina precedente.

Infine, si sottolinea che necessita sempre il parere della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo oppureatteso che trattasi di manifestazione con meno di 200 personetale parere potrà essere sostituito da una relazione asseverata di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza degli impianti, per le attività ove si svolgono.

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