Domanda: Una associazione vorrebbe fare una richiesta al comune per svolgere un giorno al mese il mercatino del baratto. Che io sappia questo mercato è finalizzato allo scambio di merci mentre è vietato l uso della moneta. È così? Quale è la norma che lo prevede? Grazie.
C.te Polizia Municipale del Comune di M. (CE)
Risposta
La legge regionale della Campania n. 7/20, con l’articolo 52, comma 1, lett f) individua ben nove diverse tipologie di mercato; ma, tra esse, non viene indicato alcun mercato del baratto; pertanto, dobbiamo concludere che la predetta legge non prevede, ne disciplina tale modalità di mercato.
Forse la tipologia che è più vicina al caso che hai prospettato potrebbe essere il mercato dell’usato. Infatti, l’art 69, comma 1 della stessa legge regionale, stabilisce che i comuni possono istituire i mercatini dell’usato, antiquariato e collezionismo, ma si tratta comunque di attività di vendita e non baratto.
Peraltro, il citato art. 52, comma 1, lett. f), punto 8, definisce il mercato dell’usato, dell’antiquariato e collezionismo come “mercato che come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l’antiquariato, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione.
Mentre, sempre lo stesso articolo, al comma 1, lettera p) definisce gli hobbisti “i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a € 250,00.
E’ opportuno, comunque precisare che anche tale tipo di mercato deve essere sempre autorizzato con deliberazione del consiglio comunale, nella quale deve essere individuata l’area di mercato, il numero dei posteggi e la loro dimensione e la tipologia di prodotti da porre in vendita. L’assegnazione deve avvenire sempre con istanza da presentare a seguito di bando da pubblicare sul Burc.
V’è ancora da precisare che per il commercio di oggetti antichi e usati, fino all’11 dicembre 2016, oltre all’autorizzazione per i commercio su aree pubbliche, il titolare doveva presentare una comunicazione al Comune ove si effettuava la vendita.
A partire da tale data, con l’entrata in vigore del D. Lgs, 222/2016, con l’articolo 6, comma 1, fu abrogato detto articolo 126 tulps e, pertanto, per la vendita di cose antiche o usate, l’operatore commerciale dovrà essere in possesso del solo titolo autorizzativo per il commercio al dettaglio su area privata, ex Legge Regionale Campania n. 7/2020; però lo stesso titolare dovrà comunque tenere un registro delle operazioni che vengono compiute giornalmente, nel quale sono anche annotate le generalità dei soggetti con i quali si compiono le operazioni di vendita.
Inoltre, ricordiamo che proprio l’articolo 69, comma 2 della legge regionale, precisa che gli operatori per la vendita di tali prodotti dovranno agire conformante al Regolamento di esecuzione del Tulps, R. D. 635/40, che all’articolo 247, comma 1, lett. i) ha stabilito che le disposizioni degli articolo 126 e 128 Tulps non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore ovvero di valore esiguo.
Infine, concludendo, il predetto articolo 69, al comma 1, precisa che gli operatori che esercitano l’attività in argomento in modo professionale seguono la disciplina per le attività mercatali con autorizzazione ed il possesso dei requisiti; mentre coloro che non esercitano in modo professionale ma vendono beni usati solo in modo sporadico e occasionale non devono avere alcun titolo abilitativo ma solo un tesserino che dovrà essere rilasciato dal comune di residenza.