Quesito: Occupazione abusiva suolo pubblico – sanzione accessoria della chiusura del locale.

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Quesito: Occupazione abusiva suolo pubblico – sanzione accessoria della chiusura del locale.

Domanda: Gent.mo desidero avere il suo conforto circa una domanda che ad oggi non trova conforto: durante un controllo la Polizia Municipale riscontra un’occupazione abusiva del suolo pubblico e all’interno del locale non trova il titolare.

Verbalizza, quindi, il trasgressore trovato sul luogo (gestore di fatto o dipendente) e l’obbligato in solido (il titolare).

In questo caso il Suap, ricevuto il verbale, può disporre la chiusura del locale per cinque giorni ai sensi della legge 94/2009? Ringrazio per la risposta

  1. S. Comune di Palermo

Risposta

Si premette che il titolare dell’esercizio commerciale che occupa suolo pubblico senza autorizzazione deve essere sanzionato per violazione dell’art. 20, comma 4, del Codice della Strada.

Il successivo comma 5 dispone, altresì, che da tale violazione consegue la sanzione accessoria dell’obbligo di rimuovere, a proprie spese, le opere abusive eventualmente installate sul suolo pubblico; pertanto, ai sensi dell’art. 211 dello stesso Codice della strada, copia del verbale dovrà essere trasmessa alla Prefettura competente per l’emissione dell’ordinanza di rimozione della merce e attrezzature.

Ciò posto, entriamo nel merito del vostro quesito.

La legge 94/2009 , all’art. 3, comma 16, dispone che il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto per quelle extraurbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Qualora viene accertata l‘occupazione di suolo da parte di esercizi di commercio o pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le stesse autorità possono disporre la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni .

Vi è poi da aggiungere che il successivo comma 17 stabilisce che il Suap deve applicare la medesima sanzione accessoria anche nell’ipotesi in cui sia accertato che l’esercente non adotta provvedimenti finalizzati al decoro ed alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio, lasciando che il suolo sia sporcato da rifiuti prodotti dalla sua attività.

Ed ancora, il comma 18 del medesimo art. 3 dispone che copia del verbale di accertamento deve essere trasmessa al Comando Guardia di Finanza competente per territorio, qualora trattasi di occupazione a fine di commercio.

Concludiamo ricordando che la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con due diverse sentenze è intervenuta in ordine alla condotta di occupazione suolo pubblico con finalità di commercio, precisando che in tali ipotesi il trasgressore non deve soggiacere alla sanzione del solo l’art. 20 del Codice della strada, ma anche a sanzioni di ordine penale.

Con la Sentenza 10.2.2014, n. 6108, la Suprema Corte è intervenuta in relazione all’esposizione di prodotti alimentari all’esterno dell’esercizio commerciale, posti in cassette sul suolo pubblico, stabilendo che tale condotta configura la violazione dell’art. 5 della legge 283/62 “reato di cattiva conservazione di alimenti”.

Sostiene, infatti la Corte che il concetto di “cattivo stato di conservazione” include anche la vendita all’aperto di alimenti esposti agli agenti inquinanti ed atmosferici.

La Sentenza in argomento chiarisce, inoltre, che “non occorre accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto trattasi di reato di pericolo; è ritenuto sufficiente, quindi, il fatto che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un danno o deterioramento del prodotto alimentare perché si concretizzi la violazione.

Con successiva Sentenza 22.6.2016, n. 25826, ha chiarito che l’arbitraria occupazione della sede stradale con cassette di prodotti alimentari o altre installazioni, in modo stabile, in assenza di autorizzazione, integra il reato di “invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici al fine di trarne profitto”, punito dall’art. 633 C. p.

Trovano, pertanto, applicazione entrambe le violazioni, in quanto la Suprema Corte ha precisato che “tale disposizione (art. 633 C. p.) non si pone in rapporto di specialità con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 cod. strada (occupazione della sede stradale), essendo del tutto diversa la loro oggettività giuridica”, sottolineando che l’art. 633 C. p. è posto a tutela del patrimonio, mentre l’art. 20 C.d.S. tutela la sicurezza della circolazione stradale.

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3 Commenti

  1. Salve, sono un cittadino pugliese residente in un comune della Provincia di Brindisi. Vorrei sapere cosa rischia il dirigente o il comandate che non ottemperi al rispetto di tale normativa? Nel paese in cui vivo vi è un’attività di ristorazione che esercita attività di somministrazione in un locale privo di autorizzazioni edilizie e senza agibilità, e nel periodo estivo amplia la sua superficie di vendita su area pubblica senza pagare l’effettiva occupazione di suolo pubblico, con strutture dehors non previste dalla normativa comunale e in assenza di dia sanitaria comunicata presso l’organo sian. Cosa rischia il dirigente che non adotta i provvedimenti sanzionatori e inibitori prevista da tale normativa? Grazie.

    • Si premette doverosamente che, essendo il quesito molto generico, la risposta sarà parimenti generica, in quanto non supportata da alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quelle emergenti dal testo sopra riportato. Fatta questa premessa, il caso descritto evidenzia una inadempienza da parte dell’Amministrazione competente in materia di controlli. Non è il caso di evidenziare profili di responsabilità penale di carattere omissivo, in quanto per la configurabilità di tali condotte si rileva la necessità di provare il dolo della condotta omissiva in parola. Ai cittadini compete denunciare e segnalare gli abusi alle competenti autorità ed uffici chiedendo di controllare, del caso, sanzionare e reprimere le condotte illecite. Peraltro l’accesso civico è istituto tale da consentire di chiedere al Comune cosa si è fatto sul versante di un esposto/denuncia apparentemente non considerata dalla P.A.

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