Quesito: Occupazione suolo con dehors senza autorizzazione. Provvedimenti.

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Domanda:

Comandante, scusatemi, un dubbio; un pubblico esercizio bar, al quale ho prima elevato un verbale ex art. 20  C .d. S. per mancanza di autorizzazione ad occupare suolo pubblico e trasmesso in prefettura che, a sua volta, ha emesso ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi dando 30 giorni. Alla scadenza devo denunciare per il 650 C. p., ma la struttura dehors va messa sotto sequestro? Grazie

  1. D. V. Polizia Municipale S. G. a C. (NA)

Risposta

Si premette che sempre più di frequente i titolari di pubblici esercizi fanno installare, all’esterno dei propri esercizi, dehors o gazebo, con elementi di ferro, vetro o plastica, infissi al suolo e non rimovibili, arredati con tavoli, sedie, divanetti ed altro, dove si somministrano agli clienti alimenti e bevande.

Per la installazione di tali strutture si riteneva che bastasse il solo permesso di occupazione suolo; ma successivamente, considerata la tipologia delle opere fisse e non rimovibili, si è pervenuti alla conclusione che le opere devono essere assoggettate a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001.

In tal senso, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione penale,con diverse sentenze, tra le quali citiamo la sentenza n. 21988 del 28.4.2016, che ha stabilito che è necessario il rilascio del P. d. C. per costruire un dehors con pedana, delimitata da piccola ringhiera ferro, chiusa con pannelli modulari e copertura, al servizio di un esercizio di somministrazione.

Assodato ciò, per conseguenza, la mancanza di tale permesso configura l’ipotesi di reato in materia edilizia, punito per violazione dell’art. 44 D.P.R. 380/01, nonché violazione dell’art. 633 C.P.

Infatti i giudici hanno ritenuto che tali strutture, poste su suolo pubblico, per la loro particolarità di occupazione di spazi esterni ai locali, costituiscono “una nuova volumetria suscettibile di autonoma utilizzazione”.

Inoltre, sempre la Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che, nel caso in esame, il dehors ha occupato la superficie della strada destinata alla sosta dei veicoli, utilizzando a vantaggio privato personale il suolo pubblico che aveva diversa una destinazione.

Infine, il TAR Liguria, Sezione I, con sentenza 8 ottobre 2020 n. 685 “ tutti i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti, aventi dimensioni non trascurabili, necessitano del titolo abilitativo edilizio …. risulta necessario il titolo edilizio per installare dehors, verande attrezzate, chioschi, gazebi e altri manufatti stabilmente destinati ad estensione dell’attività di pubblici esercizi; si tratta, infatti, di strutture che devono essere qualificate come nuove costruzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e. punto 5) del D.P.R. n. 380/2001, in quanto comportano una consistente trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio”.

Tanto premesso, si ritiene che l’accertata installazione del dehor, segnalata dal nostro interlocutore, non doveva essere sanzionata ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada, ma denunciata all’A. G. per violazione del D.P.R. 380/2001 art. 10 e 44, con sequestro penale della struttura ex art. 321 C. p.p.

Comunque, tornando al caso presentato, nel caso in cui si sanziona l’abusiva occupazione di suolo pubblico per violazione dell’art. 20 del codice della strada, copia del verbale deve essere trasmessa al Prefetto che, ai sensi dello stesso art. 20, comma 5, deve emettere provvedimento di rimozione delle opere abusive a proprie spese.

Il Prefetto, ricevuto il verbale, ai sensi dell’art. 211, comma 3 dello stesso codice della strada, ordina il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle opere abusive, in un tempo congruo; nel nostro caso il Prefetto aveva assegnato trenta giorni per il ripristino. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo.

Il successivo comma 4 dell’art. 211, stabilisce che nel caso in cui il trasgressore non esegua nel tempo indicato le disposizioni impartite, il Prefetto concede la facoltà al Comune di compiere le opere predette. Successivamente il Comune trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto e questi emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore.

Per quanto evidenziato, quindi, non si dovrà procedere a denunciare il contravventore per violazione dell’art. 650 C. p., ma solo seguire pedissequamente quanto indicato nel citato art. 211-

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