Quesito: Occupazione suolo pubblico e obblighi per gli itineranti. Campania.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

Quesiti: Occupazione suolo pubblico e obblighi per gli itineranti. Campania.

Com.te Michele Pezzullo, vi pongo 2  quesiti per problematiche che capitano quasi quotidianamente:

1) per quanto concerne l’occupazione di suolo pubblico oltre misura, con la modifica apportata dalla Legge Regionale n. 1/14, il regolamento del Comune di Avellino in materia è stato superato per cui non è più applicabile; i mercatari e gli itineranti ne sono a conoscenza. Secondo alcuni potremmo applicare la Legge n. 114/98, per altri, in mancanza di un nuovo regolamento, è possibile utilizzare quello vecchio comunale, anche se modificato dalla legge regionale;

2) per quanto riguarda la merce alimentare e fiori degli itineranti su autocarri: quotidianamente capita di incrociarsi e non avendo un regolamento in vigore possiamo aspettare l’ora e farli allontanare di almeno 500 metri, ma la merce se la volessimo sequestrare come possiamo dato che non abbiamo una convenzione con una ditta per la cella frigo, perchè pur avendo cercato non esistono nel nostro territorio. Grazie

A. P. – Polizia Locale di ………..

Risposta

1 quesito:

Premesso che l‘occupazione di suolo pubblico può e deve essere sempre sanzionata, e poiché dal quesito non si comprende bene se trattasi di pubblica strada o area di mercato, rispondo per le due ipotesi:

a)    se l’occupazione di suolo pubblico ha luogo su strada pubblica, deve essere sanzionata ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada. In tale ipotesi, trova applicazione la sanzione accessoria stabilita dalla legge 94/2009, art. 3, comma 16, con chiusura dell’esercizio o divieto dell’attività per un periodo non inferiore a 5 giorni;

b)    qualora l’occupazione avvenisse nel mercato, si presentano ancora due ipotesi.

– Nel caso in cui l’operatore sia titolare di autorizzazione per attività di commercio in forma itinerante e, quindi, non sia assegnatario di un posteggio ed occupa spazi nell’area di mercato, deve essere verbalizzato come un operatore del tutto abusivo e privo di autorizzazione, con sanzione pecuniaria di € 5.000 e sequestro delle merci e attrezzature, finalizzato alla confisca, ai sensi dell’art. 57, comma 12, legge Regione Campania 1/14. Ricordiamo, infatti, che per occupare un posteggio in area di mercato necessita autorizzazione per attività di commercio su posteggio con relativa concessione dello stesso posteggio.                                                                                        

– Nel caso in cui l’operatore sia assegnatario del posteggio, ma occupi spazio maggiore di quello assegnato, potete applicare le sanzioni previste dal vostro regolamento, che certamente non è decaduto con l’entrata in vigore della nuova legge regionale. Comunque, un dato è certo, in Campania non si applica più, in materia di commercio, il D. Lgs. 114/98 ma solo la legge 1/14.

 

2 quesito:

Per gli operatori su area pubblica in forma itinerante si applica l’art. 37, comma 4, della legge regionale 1/14, che vieta l’attività di commercio ad un distanza inferiore a mt. 500 dall’area di mercato e la sosta nel limite fissato da regolamento comunale.

Se il regolamento di mercato del vostro comune non ha stabilito alcun limite orario, gli operatori possono sostare solo per il tempo necessario ad effettuare la vendita, se vi è richiesta da parte di un acquirente; se non vi è richiesta non può fermarsi ma deve continuare a girare.

Viceversa, se è stato determinato un tempo di sosta dal regolamento, l’operatore si dovrà attenere al periodo stabilito.

Per tali violazioni l’operatore dovrà essere verbalizzato ai sensi dell’art. 57, comma 13, legge regionale 1/14 con sanzione pecuniaria di € 1.000.

Ricordo che detta sanzione non prevede alcuna sanzione accessoria e, quindi, non si potrà procedere al sequestro delle merci poste in vendita.

Per le altre ipotesi in cui è prevista la sanzione accessoria del sequestro delle merci, l’agente operante dovrà redigere immediatamente il verbale di sequestro, in cui elencare dettagliatamente i prodotti sequestrati e la loro quantità.

Nel caso in cui si tratta di merci deperibili, quali alimentari o fiori etc., la legge non obbliga al deposito in appositi luoghi, ma, se i prodotti si trovano in un buono stato igienico sanitario (es. alimenti confezionati), possono essere devoluti ad enti di assistenza o beneficenza, redigendo apposito verbale di devoluzione sottoscritto anche dal responsabile dell’ente ricevente.

Se i prodotti si trovano in cattivo stato di conservazione (pane venduto sulla strada, cozze e pesce venduto sui carrettini o altri mezzi privi di appositi sistemi di conservazione con refrigerazione etc.) si dovrà procedere alla loro distruzione, compilando apposito verbale in cui dovranno essere indicate le modalità di distruzione (es. gettati in autocompattatore della N. U. con l’indicazione anche della targa del veicolo utilizzato, ovvero sversamento in discarica etc.).  

C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

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