QUESITO: omissione di lavori in edifici che minacciano rovina.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Si chiede cortesemente di conoscere il Vostro autorevole parere in relazione a quanto in oggetto.

In particolare sapere se è legittimo denunciare l’amministratore condominiale ai sensi dell’art. 650 c.p. per non aver adempiuto ad ordinanza capo settore edilizia privata emessa a seguito di intervento dei VV.FF per caduta calcinacci da cornicione interno al condominio che non protende verso l’area pubblica.

in caso di necessità potremo trasmettere gli atti e le planimetrie.

Si ringrazia anticipatamente

 

 

RISPOSTA

Si ritiene non pertinente il richiamo all’articolo 650 cp, in quanto la materia è espressamente e direttamente disciplinata dall’articolo 677 C.P.

Detta norma, rubricata alla voce “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”, si compone di tre distinti commi e prevede:

“Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309”.

L’ordine rimesso dall’ufficio tecnico comunale integra sicuramente l’ipotesi del comma 2.

Si potrà notare che, salvo le ipotesi del terzo comma, l’omissione/inottemperanza è punita con sanzione amministrativa (procedimento Legge n°689/1981; autorità competente Sindaco; PMR ammesso), a meno che non risulti -dalla relazione tecnica che ha portato all’emissione dell’ordinanza, o in mancanza dalla relazione di riscontro dell’inottemperanza- il pericolo per le persone. In quest’ultimo caso, occorrerà riferire all’A.G. non dissimilmente da quanto s’intendeva fare ai sensi dell’articolo 650 C.P.

 

Pino Napolitano

 

P.A.sSiamo

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