Quesito: Ordinanza di Chiusura esercizio abusivo – Applicazione inottemperanza.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

DOMANDA :

Salve C.te Michele Pezzullo, si chiede sempre cortese collaborazione per una questione urgente attinente a una chiusura attività  commerciale abusiva contemplata nell’ordinanza dirigenziale di chiusura dell’esercizio, allegata alla presente.

Si chiede:

1) E’ legittima l’ordinanza in allegato?

2) Quali sono i provvedimenti da adottare in caso di inottemperanza all’ordinanza di chiusura?
Con gratitudine e ossequi.

Ufficio Annona P.M. Comune … Reg.  Campania

 

Risposta: La risposta è abbastanza articolata; partiamo dall’ordinanza per passare alle modalità di attuazione.
1) L’ordinanza allegata al quesito nella premessa fa, erroneamente, riferimento all’art. 22 del D. Lgs. 114/98.

Tale decreto, in materia di commercio, non trova più applicazione in Campania, poichè si deve far riferimento unicamente alla Legge regionale 1/2014, peraltro anch’essa citata nella premessa dell’ordinanza in esame, che all’art. 57, comma 2, dispone, in assenza del titolo abilitativo, la chiusura dell’esercizio e la cessazione dell’attività oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 15.000,00.

Si rileva, inoltre, che non è stato data all’interessato comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo per consentire allo stesso di presentare scritti o memorie difensive ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90 e, pertanto, in caso di ricorso del titolare dell’esercizio si ritiene che il TAR potrebbe annullare il provvedimento.

2) Per dare attuazione all’ordinanza di chiusura occorre seguire la seguente procedura:
Dopo la notifica dell’ordinanza si deve effettuare sopralluogo per accertare se il titolare dell’esercizio abbia ottemperato.

  1. a)se l’interessato ha ottemperato all’ordine, redigere verbale di accertamento dell’avvenuta cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.
  2. b)qualora l’interessato non abbia provveduto, dopo aver preso atto della inottemperanza, il provvedimento diventa esecutorio e si deve procedere alla stesura di un verbale di inottemperanza e contestuale diffida a cessare l’attività ed a chiudere l’esercizio, assegnando il termine di 3 gg. (termine mutuato dall’art. 5 tulps). Si eleva, inoltre, verbale per violazione dell’ 7-bis del D. Lgs. 267/2000(TUELL),  con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con p.m.r. di € 50,00.

Decorso il predetto termine, si deve ripetere il sopralluogo e, se accertata l’inottemperanza alla diffida, si deve procedere all’apposizione di sigilli all’esercizio commerciale, redigendo relativo verbale di esecuzione e provvedere alla nomina del custode giudiziario del bene.

Tale procedura è mutuata dall’art. 612, comma 2, C.P.C. che stabilisce: “Il giudice dell’esecuzione provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta”.

– N. B. si effettua il sequestro cautelare ex art 13 legge 689/81 solo in ipotesi di confisca dei beni (ad esempio il sequestro della merce posta in vendita dagli operatori commerciali su aree pubbliche in assenza di titolo abilitativo).

  1. c)infine, qualora trattasi pubblico esercizio, la procedura da seguire per la chiusura coattiva dell’esercizio è la medesima di quella indicata alla lettera b), mentrenon si eleva verbale amministrativo ma si procede alla denuncia del titolare all’A. G. ai sensi dell’art. 650 C. P., per violazione dell’art. 17 ter, comma 5, del Tulps.

 

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2 Commenti

  1. Buon giorno.
    Io insieme ai familiari abbiamo un locale commerciale , dove era occupato abusivamente da un mio fratello che avendo rinunciato all’eredità di nostro padre non è comproprietario degli stessi. Dopo l’Ordinanza del Comune di Immediata chiusura dell’attività commerciale abusiva hanno posto i sigilli con su scritto;
    (LOCALE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO A DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ COMUNALE).
    Possiamo noi eredi richiedere le chiavi e rientrare in possesso delle chiavi. Se la risposta è positiva COME? Grazie

    • La procedura amministrativa di chiusura dell’esercizio commerciale va tenuta distinta da un’eventuale controversia tra gli eredi, ne consegue che quanto sottoposto a sequestro amministrativo resta di proprietà del titolare dell’attività se non sopravviene la confisca cosi come previsto dalla legge 689/81. un’eventuale reintrego in possesso va richiesto all’autorità giudiziaria e non al Comune. per quanto traspare dal suo scritto vi è un problema di autorizzazione amministrativa e la chiusura è solo una modalità d’esecuzione dell’ordine di cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 21 ter della legge 241/90.

      vedi anchehttps://www.passiamo.it/riflessioni-a-voce-alta-sull-esecuzione-coattiva-delle-ordinanze-di-chiusura-nota-operativa-di-ag-scelto-ludovico-di-maio/

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