QUESITO: Ordinanza comune chiusura attivita’

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

Salve, volevo un informazione, se il comune  fa un ordinanza per chiusura immediata di un negozio , chi dovra’ provvedere a far rispettare questa ordinanza? La polizia municipale? O gli arriva la notifica via posta al negozio in questione.e dopo quanto tempo dall ordinanza viene contestata la chiusura .

Grazie

RISPOSTA

La questione non è semplicissima, ma possiamo approntare una risposta per le vie brevi. Il provvedimento di chiusura di un esercizio “commerciale” non ha contenuto sanzionatorio in senso stretto (non è una sanzione accessoria tipica della L.689/1981) ma è un provvedimento amministrativo a contenuto ripristinatorio, su cui grava la giurisdizione dei TAR.

Il dirigente comunale che adotta il provvedimento dovrebbe sempre considerare, tra le altre norme, gli articoli 21 bis, ter e quater della L.241/1990, che dettano disposizioni in materia di efficacia, esecutività ed esecutorietà dei provvedimenti amministrativi. Proprio con riguardo alla esecutorietà sarebbe buona norma che -nel provvedimento del caso- fosse specificato chi è il soggetto designato per l’esecuzione coattiva in caso di inottemperanza del destinatario, prefigurando mezzi, metodi e termini per diffida.

Purtroppo questa attenzione, nella maggior parte dei casi no viene messa nella redazione di tali atti, dal che si verifica il consueto “rimbalzo” di competenze tra diversi uffici comunali.

Ovvio che è naturale ritenere che competa alla polizia municipale l’esecuzione di tale ordine e la verifica della sua ottemperanza, ma non v’è dubbio che il funzionigramma dell’ente dovrebbe (fosse anche per finalità meramente ricognitive delle competenze dei diversi uffici) stabilire per ogni procedimento “chi fa cosa”. Devo dire -tuttavia- che quando parlo ai colleghi di “organizzazione delle funzioni” spesso li vedo che mi guardano come se fossi un pazzo. In realtà, non è che non le sappiano queste cose, ma spesso decidono scientemente che le cose debbano restare confuse in quanto, nella mancata puntualizzazione delle competenze, le responsabilità si diluiscono ed il potere si accresce: come diceva Tony Curtis in “operazione sottoveste”: “nel torbido si pesca meglio”.

Ad ogni buon conto, al netto della divagazione, vada a leggere le norme che le ho citata, in particolare l’articolo 21 ter: le diventerà chiarissimo il senso di quello che le ho scritto.

Cordiali Saluti.

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2 Commenti

  1. salve, volevo sapere se è possibile svolgere attività commerciale in un locale abusivo? Quali sono gli adempimenti e obblighi a cui è soggetta l’amministrazione comunale dopo che è venuta a conoscenza la mancanza di regolarità edilizia dei locali in cui si svolte attività commerciale? La presentazione di una pratica di sanatoria ex. srt. 36 dpr 380/2001 può permettere la continuazione dell’attività commerciale nei locali abusivi?
    grazie

    • In linea di principio, non è possibile condurre alcuna attività soggetta alla legislazione di P.S. in locali abusivi sul piano edilizio-urbanistico; questo è fin troppo pacifico. Poi, se ci siano state pronunce specifiche da parte di giudici che abbiano inibito le reprimende pubbliche, questo è altro caso.

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