Quesito: Palestra di crossfit (pesistica) – autorizzazioni e sanzioni

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Quesito: Palestra di crossfit (pesistica) – autorizzazioni e sanzioni

DOMANDA Buonasera dr. Pezzullo,  dovremmo eseguire un controllo presso una palestra utilizzata per esercitare il crossfit (pesistica), mi potrebbe aggiornare circa le autorizzazioni occorrenti per esercitare tale attività e le conseguenti sanzioni penali/amministrative (in quest’ultimo caso indicando anche l’Autorità Competente) in caso di assenza delle autorizzazioni.

Cordiali saluti –  C. M.  – Stazione CC. – T. D. (CE)

Risposta

Iniziamo a precisare che l’attività di Crossfit, di solito, si pratica in palestra e consta principalmente di sollevamento pesi ed arrampicamento con funi, esercizi a corpo libero, corsa, bici, vogatore etc.

Detto ciò, in primo luogo occorre verificare l’utilizzo della struttura destinata a detta attività.

La palestra può essere destinata al pubblico per attività sportiva, per addestramento, per gare agonistiche oppure per attività ricreativa.

Tale premessa è indispensabile per individuare la tipologia di autorizzazione per l’attività in esame.

– 1^ ipotesi: “palestra destinata ad attività di trattenimento o svago, con accesso al pubblico in modo indiscriminato, con o senza pagamento di un corrispettivo, con finalità imprenditoriale”.

Per detta fattispecie si ritiene che l’attività debba essere soggetta a licenze di P. S. ex art. 68 Tulps, previa verifica delle condizioni di agibilità e sicurezza ex art. 80 Tulps.

Tanto perché, oltre all’attività di pratica sportiva, viene esercitata anche attività di intrattenimento o svago. In tal caso, necessita altresì accertare che siano rispettate tutte le condizioni di sicurezza ed incolumità per gli utenti mediante verifica della Commissione di Vigilanza (comunale o provinciale in ordine alla capienza di pubblico), ovvero, per gli impianti con capienza complessiva fino a 200 persone, alla certificazione di tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’impianto alle norme tecniche stabilite dal Ministero dell’Interno (art. 141 Reg. esecuzione Tulps).

In merito, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – con circolare n. 559/c del 28.11.1994, aveva ribadito che le piscine natatorie sono assoggettate alla predetta verifica quando queste sono aperte al pubblico con accesso indiscriminato di persone, anche indipendentemente dal pagamento di un biglietto di ingresso.

– 2^ ipotesi: “Palestra destinata ad attività di allenamento, all’attività sportiva – formativa, non aperte ad un pubblico indiscriminato, di natura squisitamente privata”.

Rientrano in tale ipotesi le palestre sportive dei circoli privati ove accedono solo i soci, ovvero delle strutture alberghiere etc. che consentono l’accesso ai soli ospiti, con una sorta di selezione dei soggetti che devono avere un requisito specifico per l’accesso.

In questo caso non necessita alcuna autorizzazione di polizia né la struttura deve essere assoggettata al preventivo collaudo finalizzato alla verifica delle condizioni di agibilità ex art. 80 tulps.

Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 559/C 12093.13500.C del 1 giugno 1999, ha precisato che “le palestre sportive non possono essere ricondotte nell’ambito applicativo degli artt. 68 e 80 tulps, che fanno riferimento all’esercizio di pubblici spettacoli e trattenimenti ed elencano le singole manifestazioni o comportamenti professionali oggetto di disciplina”.

Pertanto, le strutture saranno soggette esclusivamente alla verifica delle normative in materia urbanistica, igiene, sanità e sicurezza degli impianti.

 E’ di ogni evidenza che qualora le strutture, ancorchè private, saranno utilizzate per pubbliche manifestazioni con attività di intrattenimento, saranno soggette alle licenze di p. s. individuate nella prima ipotesi.

 Tanto premesso, se la palestra in oggetto è aperta a tutti con il pagamento di una quota giornaliera o mensile e l’attività è esercitata in forma imprenditoriale con fini di lucro (1^ ipotesi), consegue la violazione dell’art. 68 Tulps, punita dall’art. 666 C. p., depenalizzato dall’art. 49, D. lgs. 30.12.1999, n. 507, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 a € 1549,00, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La competenza è del Comune, Ufficio SUAP, a cui sono destinati i proventi.

In tale ipotesi si configura anche la violazione dell’art. 80 Tulps, punita dall’art. 681 C. p., con denuncia all’Autorità giudiziaria dello stesso titolare per l’omesso accertamento della sicurezza del locale e degli impianti da parte della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ex art. 141 Regolamento di esecuzione del Tulps.

Infine, si dovrà verificare anche la destinazione urbanistica della struttura in cui è ubicata la palestra, nonché l’igienicità dei locali che dovrà essere attestata dall’ASL.

Ovviamente, qualora la destinazione urbanistica è diversa dovrà essere segnalata all’A. G. la violazione delle norme urbanistiche, nonché all’Ufficio Urbanistica del Comune.

                                                                    C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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