Quesito: Pizzeria artigianale da asporto

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Domanda: Carissimo Comandante avrei bisogno di delucidazioni in merito all’apertura di una pizzeria da asporto. È considerata come attività artigianale oppure esercizio di somministrazione e quindi soggetta al controllo dei requisiti di sorvegliabilità? Grazie mille

  1. S. C.te P.M. del Comune di ……… (AV)

Risposta: Di norma, l’attività di pizzeria è considerata di tipo artigianale quando il locale è privo di suppellettili e attrezzature ed inoltre non consente il consumo sul posto degli alimenti prodotti e delle bevande, che potranno essere acquistati solo per asporto.

In tale ipotesi il titolare non dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e per l’avvio dell’attività dovrà presentare una Scia unica al Suap, ai sensi dell’art. 19-bis della legge 241/90, che sarà comprensiva della scia per l’esercizio dell’attività artigianale e della scia per la registrazione sanitaria che lo stesso Suap provvederà ad inviare all’ASL competente.

Per i locali ove si effettua detta attività artigianale non necessita l’accertamento del requisito della sorvegliabilità, ai sensi del D. M. 564/92.

Se, invece, come sempre più spesso avviene, nel locale vi sono attrezzature quali tavoli, sedie, mensole o altri piani di appoggio, ovvero arredi quali piatti, bicchieri e posate,  utilizzati per il consumo sul posto degli alimenti prodotti e delle bevande, di fatto si effettua una attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Pertanto, l’attività è soggetta alla disciplina della legge 287/91 in Campania, mentre nelle regioni in cui è stata adottata la normativa regionale, si applicherà la relativa disciplina.

Il titolare, qualora detta attività non è stata oggetto di programmazione da parte del Comune, dovrà presentare la scia unica sia per l’esercizio dell’attività di somministrazione che per la registrazione sanitaria; in caso di programmazione, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione.

L’operatore, inoltre,  dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali.

Infine, per detta tipologia di attività di somministrazione sarà necessario accertare la sussistenza del requisito della sorvegliabilità dei locali secondo le disposizioni del D. M. 564/92.

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