Quesito: Produttore agricolo – vendita nei locali dell’azienda- destinazione d’uso

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: Produttore agricolo – vendita nei locali dell’azienda- destinazione d’uso

DOMANDA: Buon giorno dottore, Le chiedo gentilmente, se può fornirmi un chiarimento,  in merito ad un produttore agricolo, i cui campi ed annesso fabbricato (abitazione + depositi) ricadono in area esclusivamente in zona agricola del PGT.

E’ possibile che il titolare dell’Azienda possa effettuare lo spaccio dei suoi prodotti nei propri depositi, visto che non vi è ombra di area commerciale, ove si verifica la vendita di frutta e verdura???

La ringrazio per la sua attenzione e disponibilità, cordialmente la saluto con stima

  1. G. P. Uff.le di P. L. Comune di ……… (PV)

 Risposta

Si premette che il D. lgs 228/2001 all’art. 4, comma 5,  ha stabilito che gli imprenditori agricoli, come definiti dal predetto art. 2135 C. C., possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, sia ai consumatori che a commercianti o industriali, i prodotti provenienti “in misura prevalente dalle proprie aziende” e quelli “……. ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici …….”.

Il produttore agricolo può esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli, provenienti prevalentemente dal proprio fondo, sulle aree pubbliche, in forma itinerante e nei mercati su posteggio in concessione, in locali privati aperti al pubblico, nell’area della propria azienda agricola e, infine, mediante commercio elettronico.

Tali attività, ad esclusione di superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, non sono soggette ad alcuna autorizzazione, ma solo alla presentazione di una comunicazione al Comune ove si intende esercitare l’attività, ovvero dove ha sede il posteggio, o ancora ove ha sede l’azienda agricola; con decorrenza dalla data di invio della stessa.

Invece per l’esercizio della vendita al dettaglio sulle superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, ovvero in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, benefiche, politiche o di promozione dei prodotti tipici locali gli operatori agricoli non devono presentare alcuna comunicazione di inizio attività

Tanto premesso, si evidenzia che il titolare dell’azienda agricola può legittimamente esercitare l’attività di vendita dei propri prodotti nei locali dell’azienda senza che sia richiesta la destinazione d’uso specifica “commerciale”.

Infatti, il comma 8- ter, del predetto art. 4, (introdotto dal comma 1, lett. c), dell’art. 30- bis, D.L. 69/2013), ha precisato che l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica dei locali destinati a detta attività, fatti salvi i requisiti igienico sanitari.

Si aggiunge che negli stessi locali è consentita anche l’attività di somministrazione non assistita dei prodotti posti in vendita, così come disposto dal comma 8- bis, del citato art. 4, (anch’esso introdotto dal comma 1, lett. c), dell’art. 30- bis, D.L. 69/2013).

L’imprenditore agricolo potrà, pertanto, preparare e far consumare “a tutti“, nell’azienda agricola o nei locali di cui ne abbia la disponibilità, i prodotti oggetto di vendita, nel rispetto della normativa santaria in materia igienico sanitaria e delle disposizioni di cui al Regolamento CE 852/04, presentando la registrazione sanitaria (Scia sanitaria) al Comune.

,In conclusione, anche in questo caso va sottolineato che tale attività non comporta il cambio di destinazione d’uso dei locali ove si effettua la somministrazione dei prodotti in vendita, prescindendo da eventuali vincoli di natura urbanistica, con l’unico obbligo del rispetto del requisito igienico sanitario degli stessi locali.

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1 commento

  1. Gentilissimo Dottore, rifacendomi alla risposta da Lei fornita al quesito di cui sopra, vorrei sottoporle un caso analogo.
    Un’azienda agricola vuole esercitare la vendita diretta attraverso commercio elettronico, utilizzando come deposito dei prodotti una porzione di immobile con destinazione d’uso abitativo, catastale A3 (attualmente non utilizzata a fini residenziali).
    Le opere necessarie per adeguare questa porzione dell’immobile consisterebbero nel rifacimento dei rivestimenti (piastrelle, pavimento), adeguamento degli impianti elettrico ed idrico-sanitario, separazione di bagno ed antibagno con pannellature in alluminio, installazione di una porta per separare l’ambiente dalla restante porzione dell’unità immobiliare.

    Ritiene sia necessario procedere ad un frazionamento catastale dell’immobile?

    Grazie.
    Cordiali saluti

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