quesito: QUANDO I RIFIUTI SCOMPAIONO ….

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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Quesito:

In un primo sopralluogo: una ditta che stava effettuando lavori di ristrutturazione aveva accumulato dei rifiuti edili da demolizione nell’area di cantiere.

Successivamente, a seguito di un secondo sopralluogo, i predetti rifiuti non erano più presenti.

Richiesto al legale rappresentante della ditta che aveva prodotto i rifiuti, dove e come avesse smaltito i rifiuti, egli non forniva alcun elemento certo.

Come procedere?

All’atto del 1° sopralluogo, il produttore dei rifiuti (ditta che ha effettuato i lavori) ha già realizzato un deposito di rifiuti.

La P.G. operante avrebbe potuto configurare un deposito temporaneo (attività che non necessita di alcuna autorizzazione, e quindi in alcun modo sanzionabile), se il produttore fosse riuscito a dimostrare l’osservanza delle condizioni di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb) del D. Lgs. n. 152/2006, ed in particolare:

a)      Che la durata del deposito non eccedeva i 3 mesi, oppure,

b)      Il quantitativo non eccedeva i 30 metri cubi.

Si rammenti che l’onere della prova, circa la sussistenza dei requisiti del deposito temporaneo, è attribuito allo stesso produttore, secondo un costante e consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Ex pluribus: Sez. III, 9 aprile 2013, n. 16183; Sez. III, 8 febbraio 2013, n. 6295).

Nel caso che non fossero state osservate e dimostrate tutte le condizioni del deposito temporaneo, la P.G. operante avrebbe dovuto procedere per il reato di illecita gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006.

L’intervento della P.G. in un 2° momento, ritengo che possa essere ancora efficace ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 256, comma 1, del D. Lgs.  n. 152/2006, solo ad una condizione:

Che sia stato redatto un verbale di ispezione, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981, in occasione del 1° sopralluogo e che il produttore dei rifiuti non riesca a dimostrare – mediante la stipulazione di un contratto con il trasportatore/Intermediario/smaltitore, ovvero la tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti – di aver conferito regolarmente i propri rifiuti ad un terzo soggetto.

Naturalmente, nel caso in cui il produttore non esibisca i formulari di identificazione dei rifiuti, si procederà ANCHE a sanzionare ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006.

Gaetano Alborino

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