Quesito Raccolta scommesse con annessa attività di bar. Violazione orari. Sanzioni

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Domanda: Buongiorno Comandante, le chiedo chiarimenti sulle seguenti problematiche:

  • Esercizio con attività prevalente di scommesse con annessa attività di bar, secondo la L.R. deve rispettare orari di apertura 09.00-12.30 e 14.30-23.00?
  • L’attività di bar può essere svolta anche al di fuori di tali orari (tenendo spenti gli apparecchi dei giochi) oppure deve stare chiuso?
  • L’art. 13 che determina gli orari è sanzionato sempre dall’art. 21 con sanz. amm. va da € 1000 a € 5000? Qual’è la sanzione accessoria? Grazie in anticipo
  • A. C. Polizia Municipale di B. (SA)

Risposta: Per fornire una precisa risposta, si ritiene opportuno procedere prima ad un breve esame della norma relativa al gioco d’azzardo in Campania.

Si premette che la Regione Campania, per l materia oggetto del presente quesito, ha approvato la L. R. 2 marzo 2020, n. 2, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari”, pubblicata sul Burc n. 17 del 3 Marzo 2020, in vigore dal 04 marzo 2020.

Tale norma ha disciplinato, in particolare, l’attività delle sale da gioco e raccolta scommesse, introducendo disposizioni dirette alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco con vincite in denaro.

Ha, inoltre, stabilito all’art. 3 della legge che le sale da gioco devono essere poste ad una distanza non inferiore a mt. 250 dai luoghi sensibili individuati quali:

  1. istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia e i nidi d’infanzia;
  2. strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate alla accoglienza, alla assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che fanno parte di categorie protette;
  3. strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
  4. luoghi di culto.

Ed ancora, con l’art. 7 è stata data ai Comuni la facoltà di adottare regolamenti per la disciplina delle distanze dai luoghi sensibili ed i criteri di calcolo secondo le disposizioni del successivo articolo 13, nonchè gli orari in cui le sale gioco possono stare aperte al pubblico.

Nello stesso art. 7, al comma 5, la normativa in esame assegna ai comuni 90 giorni, dall’entrata in vigore, per adeguare i propri regolamenti alle predette disposizioni; decorso tale termine, le normative regionali avranno immediata attuazione.

Infine l’art. 13 ha stabilito che i comuni devono adottare disposizioni in ordine agli orari di apertura al pubblico e chiusura delle sale gioco, prevedendo in quelle con attività di gioco esclusiva o prevalente, nei quali non è vietato l’accesso ai minori, la sospensione per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23,00 alle ore 9,00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12,30 alle 14,30.

Invece, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l’accesso ai minori, la sospensione dell’attività è disposta solo per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 02 alle 10.

Da sottolineare, ancora, che lo stesso art. 13, al comma 8, ha disposto che la sospensione oraria dell’attività di gioco non si applica negli esercizi che hanno installato esclusivamente apparecchi da gioco senza vincita in denaro e agli stessi apparecchi senza vincita in denaro installati all’interno di pubblici esercizi.

Alla luce di quanto evidenziato sulla normativa oggetto del quesito, passiamo a fornire le risposte al problema posto.

  1. Ai sensi dell’art. 13, comma 8 della legge, nell’esercizio di esclusiva sala gioco o in quelli con annessa attività di bar, qualora sono installati apparecchi da gioco senza vincita in denaro (quelli dell’art. 110, comma 7 del tulps) non vi è l’obbligo della sospensione oraria; se nell’esercizio sono installati apparecchi da gioco con vincita in denaro (quelli dell’art. 110, comma 6 del tulps) il gestore è tenuto ad osservare la chiusura nei seguenti orari: dalle ore 23,00 alle ore 9,00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12,30 alle 14,30;
  2. L’attività di bar può restare sempre aperta per i motivi indicati al punto 1;
  3. Per quanto attiene al mancato rispetto degli orari di esercizio della sala giochi, non si è in grado di fornire una giusta risposta. Infatti lo scrivente, dopo aver esaminato l’art. 21, relativo alle sanzioni amministrative, non è riuscito ad individuare alcuna sanzione per tale tipo di violazione.

E’ stata dimenticanza/negligenza del legislatore o chi scrive non è stato in grado di accertare la giusta sanzione?

A tal proposito, si considera che, forse, si potrebbe ovviare a tale carenza adottando un regolamento comunale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, ove stabilire oltre alla sospensione oraria dell’attività di gioco con apparecchi da intrattenimento, anche la sanzione da adottare per la mancata chiusura dell’esercizio negli orari stabiliti dalla legge.

In questo caso, però, ogni comune potrebbe adottare sanzioni differenti per lo stesso tipo di violazione, creando in tal modo disparità di trattamento tra i cittadini della campania e, quindi, una grave illegittimità.

Per ovviare a tale problematica, sarebbe opportuno che la Regione con nuovo provvedimento individuasse l’importo della sanzione, come fatto nell’art. 21 per tutte le altre violazioni, al fine di avere uniformità nell’ambito di tutti i comuni della regione.

Per quanto fin qui detto, lo scrivente ritiene che non si possa, al momento, fornire alcuna risposta precisa sulla problematica posta al punto 3, relativa alla sanzione da irrogare per la mancata osservanza degli orari di chiusura delle sale da gioco.

Ci riserviamo di presentare alla Regione la richiesta di fornire opportuni chiarimenti in ordine a questo aspetto.

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