Quesito Rilascio autorizzazione per trasporto infermi.

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Domanda:

Preg. mo Com. te Pezzullo, alla luce della circolare emanata dalla Regione Campania, prot. n. 340 dell’8 febbraio 2001, concernente le procedure operative da seguire per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto, Le chiedo dei chiarimenti al riguardo:

  1. a) il regime della SCIA può essere applicato in materia in luogo dell’autorizzazione?;
  2. b) se è necessario che venga rilasciata apposita autorizzazione la competenza resta in capo al Sindaco o è del funzionario SUAP?;
  3. c) considerato che la circolare parla di associazioni, enti ed altro, può un privato espletare tale attività, qualora in possesso di tutti i requisiti necessari?;
  4. d) in ultimo, la tassa regionale, di rilascio e di rinnovo annuale è sempre dovuta?.

La ringrazio per l’attenzione che vorrà  dedicarmi e con l’occasione Le invio i miei più sentiti ringraziamenti con la speranza di poterla sempre incontrare in un prossimo futuro per ascoltare le Sue illuminanti illustrazioni e le novità in tema di SUAP.

Affettuosi saluti, C. te Polizia Municipale

Risposta

Si premette che la Circolare n. 340 del 08 febbraio 2001, ad oggetto “Disciplina rilascio autorizzazioni sanitarie per trasporto infermi da parte di Enti, Organizzazioni private, Associazioni di volontariato e Cooperative”, pubblicata sul Burc n. 12 del 26.2.2001, fu emanata dall’Assessore alla Sanità dell’epoca per una corretta ed uniforme applicazione, su tutto il territorio regionale, in tema di rilascio delle autorizzazioni sanitarie per il trasporto infermi ed infortunati, delegate ai Sindaci dalla legge regionale 13/85.

In ordine ai quesiti posti su detta circolare si precisa quanto segue:

  1. si ritiene che il regime della Autorizzazione sanitaria, in tale materia, non possa essere sostituito dalla presentazione della Scia, alla luce di tutti gli accertamenti e verifiche che devono essere effettuati e richiesti dalla citata circolare, ma soprattutto perché è richiesto l’accertamento dei requisiti tecnico – sanitari e amministrativi da parte della ASL competente per territorio. Ricordo, inoltre, che le stesse autorizzazioni devono essere rinnovate ogni quattro anni previa verifica, sempre da parte della ASL competente per territorio, della permanenza dei requisiti tecnico – sanitari e amministrativi.
  2. La competenza e la firma per il rilascio dell’autorizzazione ricade in capo al Dirigente/Funzionario Responsabile del settore di competenza, quale atto di gestione amministrativa;
  3. Se l’attività di trasporto infermi viene esercitata da un privato, bisogna verificare se è svolta senza scopo di lucro, ovvero a titolo oneroso quale attività imprenditoriale. Nella prima ipotesi basta il rispetto delle prescrizioni suddette per il rilascio delle autorizzazioni per gli Enti, Organizzazioni private, Associazioni di volontariato e Cooperative.

Invece, se l’attività è esercitata a scopo di lucro, con pagamento di un corrispettivo per il trasporto dei malati, le ambulanze impiegate devono essere immatricolate come “autoveicoli per trasporti specifici di persone”, per il servizio di noleggio con conducente (Ncc), ai sensi dell’art. 85 del codice della strada. In questo caso, la carta di circolazione per detti veicoli è rilasciata sulla base della licenza di esercizio concessa dal comune ove ha sede l’azienda, ai sensi della Legge 21/1992.

  1. d) La tassa regionale per il rilascio dell’autorizzazione deve essere sempre corrisposta, come anche quella di esercizio che dovrà essere pagata annualmente, entro il 31 gennaio.
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