Quesito: rilascio licenza art. 57 Tulps sparo fuochi pirotecnici.

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L'esperto risponde ai quesiti posti dai lettori
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Domanda: Salve, con la presente desidero porre un quesito. Per una cerimonia nuziale all’interno di un grande giardino ove è ubicato il ristorante ove si è tenuta la cerimonia vi è stata la richiesta per il rilascio della licenza per lo sparo di fuochi pirotecnici a terra. Il luogo è privato e la cerimonia ritengo altresì privata.  Domando se deve essere rilasciata licenza ai sensi dell’art. 57 del TULPS ? Se positivo è possibile il rilascio di unica licenza per diverse cerimonie nell’ambito di uno stesso mese o periodo?

 Grazie. Isp. M. D.  P.L.   (Mt)

 

Risposta: In primo luogo precisiamo che è sempre necessario il rilascio della licenza ex art. 57 Tulps

in occasione di sparo di fuochi pirotecnici, in qualunque luogo. La normativa richiamata, infatti, al 1° comma dispone che “senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza non possono …….. accendersi fuochi d’artificio ……. In un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”. Mentre al 2° comma ordina, concisamente ma decisamente, “E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi”. Da quanto detto emerge chiaramente l’obbligo della licenza per lo sparo di detti artifici pirotecnici, ovunque avvenga. Si sottolinea che la licenza deve essere rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza che, ricordo, nei comuni ove ha sede un Commissariato di P. S., sarà rilasciata dal Dirigente preposto, mente nei comuni privi di tale Ufficio di P. S., la licenza dovrà essere rilasciata dal Dirigente/Responsabile del Suap o Ufficio di Polizia Amministrativa, ove presente. Per la seconda parte del quesito, riteniamo che deve essere rilasciata una licenza ex art. 57 per ogni evento, non potendosi rilasciare un solo provvedimento per la struttura che ospita più cerimonie in periodi diversi. Infatti, la licenza viene rilasciata non alla struttura ma al soggetto richiedente che, ai sensi dell’art. 101 del Regolamento esecuzione Tulps., deve essere in possesso del certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto ai sensi dell’art. 48 Tulps, previo parere di apposita commissione tecnica prevista dall’art. 49 Tulps. Tale soggetto, dopo aver conseguito il certificato predetto, dovrà richiedere al Comune la licenza per l’esercizio dell’attività di fochino prevista dall’art. 27 del D. P. R. 302/57 per l’accensione dei fuochi, che sarà rilasciata previo N. O. del Questore. Evidenziamo, ancora, che la competenza per tale rilascio è stata trasferita al Comune dal D. Lgs. 112/98, art. 163, comma 2,lett. e). Per quanto detto è di tutta evidenza che per ogni accensione dovrà essere rilasciata la relativa licenza, previo accertamento dei requisiti innanzi esposti. Segnaliamo, infine, che l’accensione di fuochi in assenza della prescritta licenza ex art. 57, è punita ai sensi dell’art. 703 C. p., con l’aggravante per il fatto commesso in un luogo ove si trovano più persone (il caso esposto nel quesito). Mentre i soggetti che  personalmente accendono fuochi pirotecnici, sprovvisti del certificato tecnico ex art. 48 Tulps, sono soggetti a denuncia ai sensi dell’art. 17 TULPS

 

 C. te a. r. Dr. Michele Pezzullo 

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