Quesito: Rilascio licenze temporanee di taxi

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Egr. Comandante, in riferimento alla Circolare del 06 novembre 2023 del ministero delle Imprese e del Made in Italy afferente all’ipotesi di rilascio di Licenze Temporanee per i Taxi, la stessa al primo comma dell’artico 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede la facoltà dei comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche

Mentre al comma il comma 2 individua quali soggetti hanno la facoltà di bandire il concorso straordinario con le modalità semplificate previste6 dal successivo comma 3 e li elenca:

– i Comuni capoluogo di regione;

– i Comuni capoluogo sede di città metropolitane;

– i Comuni sede di aeroporto.

Ora vi chiedo i comuni che non si trovano nella condizione sopra indicata possono rilasciare licenze temporanee? In caso di risposta positiva con quale modalità?

Si ringrazia per la risposta.

  1. A. Suap comune di N. S. (SA)

Risposta

Si premette che il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, , recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, in G. U. 10.8.2023, n. 186, convertito  con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in G.U. 09.10.2023, n. 236), all’art. 3 comma 1 ha stabilito che i comuni hanno la facoltà di “rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche”.

Evidenziamo, come primo aspetto, che tali tipologie di licenze sono rivolte esclusivamente ai titolari di altre licenze di taxi con esclusione delle licenze NCC.

Prima di passare a fornire una risposta completa al quesito posto, dobbiamo aver presente i principi fondamentali della legge 21/92, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.

In particolare gli articoli 7 e 8.

L’art. 7, al comma 1, della legge 21/92 dispone che:

I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto,all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge n. 443/1985;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, o in cooperative di servizi,operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.

L’art. 8, al comma 2, secondo periodo della stessa legge dispone che: “Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ….. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti ”;

In pratica, i comuni non “avevano” la possibilità di rilasciare più di una licenza per il servizio taxi ad uno stesso soggetto, mentre era (ed è ancora oggi) consentito rilasciare ad un medesimo operatore più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il cumulo è solo consentito per i taxi che svolgono il servizio con natanti.

Ciò detto, passiamo all’esame del D. L. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modifiche dalla legge 136/23, che all’art. 3 ha approvato le “Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma”.

In particolare, ha stabilito che i comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l’esercizio del servizio di taxi, al fine di far fronte ad un incremento della domanda di servizio taxi, legato a grandi eventi o ad eccezionali flussi di presenze turistiche.

Le licenze rilasciate per tale scopo hanno un carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di altri 12 mesi per esigenze di potenziamento del servizio.

Il Comune interessato, potrà valutare esigenze di stagionalità plurimensile, per esigenze economiche e turistiche, e potrà consentire anche un utilizzo frazionato nel tempo, anche in modalità non continuativa (ad esempio per il periodo estivo o stagionale).

Le nuove licenze potranno, però, essere rilasciate solo a coloro che sono già titolari di licenze per il servizio taxi, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21/92, art. 7, c. 1, precedentemente richiamato, e che siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli a servizi pubblici non di linea presso le camere di commercio, ai sensi dell’art. 6, c. 1 della legge 21/92.

Inoltre, che per consentire la concreta attuazione dell’incremento delle licenze, anche i soggetti associati in cooperative o consorzi potranno essere assegnatari delle licenze aggiuntive.

Le nuove licenze potranno essere cedute a terzi, anche a titolo oneroso.

i soggetti interessati dovranno, però, essere già in  possesso dei predetti requisiti professionali e strumentali (i veicoli) per poter espletare il servizio;

Per la gestione in proprio del servizio, i titolari di licenze potranno anche avvalersi di sostituti alla guida in turnazioni orarie ai sensi dell’art. 10, c. 5 bis, legge 21/92.

I sostituti alla guida devono essere in possesso dei citati requisiti di cui all’art. 6,c.1.

Lo stesso Decreto, all’art. 3, c. 2, ha previsto che i comuni interessati possono incrementare il numero di licenze taxi nella misura del 20% delle licenze già concesse, con apposito concorso straordinario, con una procedura semplificata.

Con lo stesso comma viene, altresì, previsto che possono ampliare il numero delle licenze e bandire nuovi concorsi solo questi enti:

·         i comuni capoluoghi di regione;

·         i comuni capoluogo sede di città metropolitane;

·         i comuni sede di aeroporto;

Per le prime due tipologie il criterio previsto è di facile individuazione, mentre per la terza tipologia la normativa introdotta va applicata sia ai comuni sede dell’aeroporto che a quelli riconducibili al territorio totale del sistema aeroportuale, come ad esempio gli aeroporti di Bergamo – Orio al Serio, Salerno – Costa d’Amalfi, Napoli – Capodichino (con parte delle piste che ricade nel Comune di Casoria); Ancona – Falconara ed altri.   

In pratica, i comuni sede di aeroporto, ove l’area interessata ricade in più comuni che non hanno un significativo numero di abitanti, ma che fornisce il servizio a un’area più importante anche per i flussi di trasporto nell’intero bacino di utenza, legando l’aeroporto al territorio di un comune diverso,

Tanto precisato, e senza soffermarci in ulteriori dettagli tecnici, che potranno essere approfonditi in altra sede, passiamo alla risposta al quesito.

E’ di ogni evidenza che i comuni, che non si trovano nelle condizioni sopra ampiamente indicate, non possono rilasciare le licenze temporanee stabilite dalla presente normativa.

Più precisamente, i comuni che non hanno mai rilasciato licenze per il servizio di taxi o, addirittura, non sono neanche dotati di un regolamento per tale servizio, di fatto non potranno rilasciare queste licenze che dovrebbero essere in aggiunta o, meglio, ad integrazione di altre già date.

Tali comuni, a parere dello scrivente, per fronteggiare eventuali esigenze devono dotarsi, in primo luogo di un regolamento per detto servizio e, quindi, procedere al rilascio di licenze per l’esercizio del servizio taxi.

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