QUESITO: sanzione amministrativa in misura fissa e pagamento in misura ridotta.

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

QUESITO

“Accade normalmente, in materia di Polizia Edilizia, che a seguito di indagini siamo tenuti a compilare verbali che prevedono sanzioni amministrative derivanti da Regolamenti. Le stesse spesso non prevedono un importo minimo ed uno massimo ma soltanto una cifra unica. Nel passato tale importo, senza alcuna riduzione alla misura ridotta come prevede la L. 689/81, veniva pedissequamente applicato. L’Isp. …. ha introdotto una linea di indirizzo per cui, trattandosi comunque di sanzione amministrativa, doveva essere applicato l’importo ridotto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 16 della 689/81 pari al terzo del massimo della stessa, quindi pari ad un terzo dell’unico importo citato nella norma che non prevede un importo minimo. Personalmente ho ritenuto opportuno far continuare su questa linea di indirizzo. Osservo però che il comma 3 dello stesso art. 16 L. 689/81 recita: “Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”. Mi chiedo quindi a questo punto se, nel redigere i Regolamenti e nel fissare un importo unico non sia lecito interpretare la norma riportante un solo importo della sanzione come derivante dall’applicazione del comma 3 della L. 689/81. In questo caso sarebbe lecito invece applicare l’importo indicato senza introdurre la riduzione ad un terzo come indicato dal comma 2, sempre nel pieno rispetto della Legge 689/81. Il chiarimento finale non è di poco conto perché la materia delle violazioni amministrative ha varie sfaccettature e la parte conseguente alla mera redazione del verbale che noi compiliamo può essere soggetta ad impugnazioni che ne invalidino, anche fosse per una sola virgola, la liceità e quindi il nostro lavoro a monte…

Ringrazio e saluto”.

RISPOSTA

In termini generali va rimarcato che Il PMR, quale istituto unitario del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr.: comma 3 art. 16, L.689/1981: “Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione”.), se non escluso espressamente per Legge, è diritto potestativo della parte attinta dalla contestazione della violazione. Posto, quindi, che nella materia regolata dalla L.689/1981 è il solo articolo 16 della predetta a disciplinare l’istituto, non si sfugge mai alla sua disciplina (vuoi che si tratti del primo che se si tratti del secondo comma).

In pratica, per il suo esercizio si seguono le regole del comma 1 dell’art. 16 (sempre che, trattandosi di regolamenti comunali o ordinanze, la giunta non abbia espressamente e puntualmente esercitato la sua potenziale prerogativa di stabilire in modo diverso il PMR).

In mancanza di una precipua deliberazione della Giunta comunale (che, ad esempio, nel caso di specie si sovrapponga alla norma regolamentare menzionata e stabilisca un diverso importo della sanzione da ammettere a PMR), quando le sanzioni edittali sono espresse in misura fissa, non può considerarsi tale cifra come corrispondente al P.M.R. ma su essa va applicato il criterio di cui all’articolo 16 comma 1 della menzionata legge di depenalizzazione. Quindi, il PMR va ammesso nella terza parte della somma edittale che, in questi casi, per favor rei, funge da soglia massima, restando il minimo sancito, in generale, previsto dall’art. 10. Giova precisare che conosco dell’esistenza di diverse interpretazione che portano a ritenere che, in casi come quelli indicati nel quesito, il PMR coincida con la sanzione edittale posta dalla norma in maniera fissa ma tale assunto resta smentito anche in giurisprudenza (“In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa, e di conseguenza il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta”. Cass. civ. Sez. lavoro, 12/05/2005, n. 9972).

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