QUESITO Sanzione applicabile a chi omette di “provvedere alla ripulitura della vegetazione erbacea o arbustiva delle aree boscate”.

0
268

DOMANDA:

Buongiorno, lavoro in un comune della Regione Lazio. Il Comune ha adottato l’ordinanza di prevenzione incendi che, tra l’altro, prevede l’obbligo, per i proprietari di “provvedere alla ripulitura della vegetazione erbacea o arbustiva delle aree boscate”. Quali sanzioni si applicano, alla luce del fatto che è richiamato anche l’articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000?

RISPOSTA:

L’articolo 3 della Legge 21/11/2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), prevede che le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di seguito “Piano”). Il Piano individua (cfr. comma 2, lettera f) “le azioni e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d), nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale”.

L’articolo 10 della Legge 21/11/2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), al comma 5 prevede che, “nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), l’inottemperanza ai quali può determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio”. Al comma 6 viene previsto che “per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000”.

Con la Deliberazione n. 270 del 15 maggio 2020 la Giunta Regionale del Lazio ha approvato il nuovo “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022”. Detto piano, quanto alle “azioni e inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche solo potenzialmente l’innesco di incendio”, rinvia al Titolo III, Capo I, del Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 (regolamento di attuazione della legge forestale regionale n. 39/2002). L’articolo 93 del Regolamento in parola prevede, al comma 2 (tra il regime degli obblighi) che: “2. Precedentemente il periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso gli interessati devono: a) nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco; b) nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitino traffico extra locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza: 1) alla conversione all’alto fusto del soprassuolo; 2) alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza; 3) al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all’eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974; 4) all’allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto”.

Dal complesso quadro normativo sopra ricostruito, a parere dello scrivente chi omette di “provvedere alla ripulitura della vegetazione erbacea o arbustiva delle aree boscate”, viola – non l’Ordinanza Sindacale che è mero strumento di richiamo ed enfasi di tale obbligo- ma Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7 e per esso il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022“. Ergo la violazione è punita con la sanzione da euro 5.000 a euro 50.000, nel rispetto dei dettami procedurali di cui alla L.689/1981.

Pubblicità

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui