Quesito: sanzione per la mancata esposizione delle tariffe delle autorimesse

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2001

Domanda:

Sanzione per la mancata esposizione delle tariffe delle autorimesse. Buonasera Comandante vi disturbo per sottoporvi un dubbio che ho sulla normativa che bisogna applicare per le autorimesse con regolare autorizzazione che non tengono esposta la tariffa dei prezzi.

Chiedo se in questo caso si applica la sanzione prevista dalla legge sul commercio della Regione Campania e quindi la sanzione per mancata esposizione prezzi.

Grazie. S. P. Ufficiale della PM di S. (NA).

 

Risposta:

Per fornire una completa risposta al quesito posto, dobbiamo, in primo luogo, avere un preciso inquadramento normativo relativo alla tematica posta.

Le autorimesse rientrano tra gli esercizi pubblici ai sensi dell’art 174 del Regolamento di Esecuzione del Tulps e sono, pertanto, disciplinate dalle norme di polizia del Tulps.

Infatti, è il successivo art 180 dello stesso Regolamento di Esec. Tulps che prescrive l’obbligo per tutti gli esercizi pubblici di tenere esposte nei locali le tariffe dei prezzi praticati.

Tanto premesso, precisiamo che per la mancata esposizione delle tariffe praticate dalle autorimesse non può trovare applicazione la legge regionale 7/20 perché quest’ultima disciplina le attività di commercio in Campania e non del Tulps.

Per sanzionare, quindi, la mancata esposizione delle tariffe dobbiamo riportarci al Tulps e riscontriamo, così, che tale violazione è punita dall’art. 221 bis, comma 2, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1032,00, pmr di € 308,00.

Si sottolinea, infine, che l’art. 17 quater, comma 1, del Tulps dispone che per le violazioni ai sensi dell’art. 221 bis, relative alla inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall’autorità che ha rilasciato la licenza, la stessa autorità, con ordinanza ingiunzione, potrà disporre l’applicazione di la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.

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1 commento

  1. Gli “esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture” erano esercizi pubblici ex art.86 tulps ma tale parte è stata da tempo espunta dall’articolo in questione.
    L’art.174 reg tulps (che richiama l’art.96 tulps sugli orari dei p.e. da molti anni abrogato) alla lettera i) richiama ancora “le rimesse di autoveicoli, di vetture”, etc ma a mio avviso è evidentemente una mancata abrogazione di tale parte anche in tale art. come fatto nell’art.86.
    Sempre a mio avviso ne consegue che l’art.180 tulps non è più applicabile alle rimesse in questione.

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