Quesito: Sanzioni in materia di artigianato nella Regione Campania

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DOMANDA: Sanzioni in materia di artigianato nella Regione Campania

Ho letto la risposta ad un analogo quesito in materia artigianale in Campania che avete pubblicato da pochi giorni (inizio mese di marzo) e vorrei un ulteriore chiarimento in merito.

1) in Campania ad oggi esiste sanzione per la mancata iscrizione da parte degli artigiani,  nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio ?

Come avete scritto la L. R. 11/2015 era carente di sanzioni e peraltro erroneamente abrogava la parte sanzionatoria della L. R. 11/87

Salvo altre modifiche la sanzione è quella prevista dall’art. 6 della L. R. 22/2016 (sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro).

Orbene se la sanzione è questa qual’è l’autorità competente a ricevere i proventi ed il rapporto, ed a norma del comma 7ter della citata disposizione chi dispone la chiusura dell’esercizio, (non attività) noi organi accertatori oppure sempre il SUAP ?

2) non ho capito una cosa, il SUAP non ha competenza e ci sta,  ma nell’immediato siamo noi a procedere materialmente alla chiusura dell’esercizio (no attività), una sorta di sanzione accessoria, giusto ?

Per le sanzioni potreste indicare il conto corrente postale ed eventualmente anche l’IBAN, nonchè l’Autorità Competente a ricevere rapporto, Presidente della Regione Campania o il Dirigente del competente Ufficio.

Cap. S. M. della P. L. di N.

Risposta

Preciso che il precedente quesito, quasi dello stesso tenore, è stato pubblicato il giorno 5 marzo sul sito www.passiamo.it dove i lettori, che non lo hanno già letto potranno prenderne visione.

Passando ora al quesito, si ribadisce che la sanzione indicata al punto 1) è quella da applicare per l’attività artigianale esercitata senza alcun titolo autorizzativo, indicata dall’art. 7-bis della Legge Regionale 11/2015, introdotto dall’art. 6 della L. R. 22/2016, con riscossione, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, nel rispetto delle norme della legge 689/81 e della legge regionale 13/1983.

L’autorità competente a ricevere il rapporto, ex art. 17 legge 689/81, ed i proventi della violazione accertata è la Regione, ufficio artigianato, che dovrà incamerare gli importi per le sanzioni, emanare le ordinanze ingiunzioni di pagamento nonchè l’ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio.

Il pagamento della sanzione pecuniaria può essere effettuato sul c. c. postale n. 21965181, codice tariffa 1220, intestato alla Regione Campania con la dicitura “violazione norme artigianato”.

L’ordinanza di cessazione dell’attività e di chiusura dell’esercizio dovrà essere disposta dal Dirigente della UOD 02, struttura regionale che riceve il rapporto, al quale dovranno essere inviati anche eventuali scritti difensivi o richieste di essere personalmente sentiti.

In ordine al punto 2) si conferma che il Suap non ha alcuna competenza in materia e, come prima detto, le ordinanze in materia sono di competenza della struttura regionale.

Nell’immediatezza dell’accertamento, oltre ad elevare verbale con la prescritta sanzione, sarà possibile solo diffidare il trasgressore a cessare l’attività; per la chiusura coattiva dei locali si dovrà attendere che venga emessa e notificata l’ordinanza di cessazione dell’attività e chiusura dell’esercizio e, soprattutto, che il trasgressore non ottemperi a tali disposizioni.

                                                                C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

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