Domanda: Buongiorno pongo un quesito, il titolare di un esercizio pubblico Bar che nel 2016 ha comunicato la sospensione dell’attività per 4 mesi per motivi di salute poi prorogata di volta in volta fino a febbraio 2019 allegando dei certificati medici, si può ritenere decaduta la Scia per sospensione oltre un anno?
Ringrazio e invio cordiali saluti
Agente L. M. Polizia Municipale del Comune di S. (Roma)
Risposta
In ordine al quesito proposto si deve premettere che, oggi la materia è regolata dal d. Lgs. 59/20010 (Decreto Bolchestein), che ha modificato e parzialmente sostituito la legge 287/91, in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
Detta direttiva, all’art 64, comma 8, lett. b), ha stabilito che “l’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a 12 mesi“.
Per quanto detto, quindi, e qualora la legge regionale del Lazio in tale materia non abbia stabilito diversamente, considerato che la predetta citata normativa non ha previsto la possibilità di alcuna proroga e che l’attività in argomento è stata sospesa per circa tre anni, si deve giungere alla conclusione che il Suap, preso atto sono decorsi oltre 12 mesi dalla sospensione dell’attività, dovrà procedere a dichiarare decaduta l’autorizzazione, ovvero la rimozione degli effetti della Scia, qualora il titolare dell’attività sia in possesso di tale titolo abilitativo.
Contestualmente dovrà ordinare la cessazione dell’attività e la chiusura del pubblico esercizio.
Si evidenzia , infine, che qualora l’attività in esame fosse stata avviata a seguito di presentazione di Scia, il Suap non potrà intervenire sulla stessa con revoca o annullamento, ma procedere solamente a dichiarala non più produttiva di alcun effetto, atteso che la Scia è una mera autocertificazione e non un provvedimento amministrativo, come ebbe a stabilire il Consiglio di Stato con la Sentenza del 29 luglio 2011, n. 15, che la definì “Atto privato non produttivo di effetti provvedimentali taciti”.