Quesito: Silenzio assenso per attività di pubblico trattenimento.

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Domanda: Egregio Comandante, ho avuto il piacere di ascoltarla in diverse occasioni nei sui utilissimi incontri/convegni e ricevo puntualmente le mail di P.a.sSiamo.  Ciò premesso avrei necessità di porle un quesito in merito ad un evento in un pubblico esercizio. In particolare, se viene presentata richiesta di licenza ai sensi dell’ art. 68 tulps e richiesta di agibilità ai sensi del successivo art. 80, il Suap deve dare risposta in tempi contingentati oppure decidere senza limiti temporali, bloccando di fatto l’attività?

Grazie e buona giornata. 

  1. V. Ispettore Capo Polizia locale B.

Risposta:

Si premette che per il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 68 tulps per spettacoli o pubblici trattenimenti dovrà essere, preventivamente, accertata l’agibilità dei locali e degli impianti e attrezzature per garantire la sicurezza degli avventori ai sensi dell’art. 80 tulps.

Detta agibilità ricordiamo che deve essere accertata, ai sensi dell’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps, da commissioni di vigilanza provinciale (nominata dal Prefetto ai sensi dell’art. 142 del citato Reg. di esecuzione del Tulps) ovvero comunale (nominata dal Sindaco ai sensi dell’art. 141 bis dello stesso Reg. di esecuzione del Tulps).

Nel caso, invece, di eventi con manifestazione ove è consentita la partecipazione fino ad un massimo di 200 avventori (quindi anche in locali più capienti, ma con il limite di solo 200 partecipanti), lo stesso art. 141 Reg. di esecuzione del Tulps dispone che il parere delle predette commissioni può essere sostituito da una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli architetti, ingegneri, geometri o periti industriali, che attesti la rispondenza dei locali alle regole tecniche sulla sicurezza degli impianti, attrezzature e strutture.

Di prassi, nel momento in cui si richiede il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività di spettacoli, trattenimenti o eventi in locali pubblici, gli organizzatori devono richiedere anche la licenza ex art. 80 tulps relativa, come innanzi chiarito, all’accertamento della sicurezza e agibilità dei locali.

Ciò detto, sottolineiamo che, come per tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione, anche per la licenza ex art. 68, relativa ai predetti spettacoli, nonchè per l’accertamento dell’agibilità ex art. 80, sono stati stabiliti precisi limiti temporali per il loro rilascio, decorsi i quali le attività sono autorizzate per silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 della legge 241/90.

Purtroppo, troppo spesso, i Responsabili degli Sportelli delle attività produttive (Suap) ignorano o dimenticano che il D.P.R. 407/94, (tuttora vigente), relativo alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 241/90, tra le diverse materie, individua i termini anche per le aperture di locali pubblici per attività di trattenimento e per l’accertamento della prescritta agibilità.

Infatti il D. P. R. 9 maggio 94, n. 407, nell’allegato 1, tabella C, al punto 63, ha stabilito che per le attività di pubblico trattenimento ex art 68 Tulps, si forma il silenzio assenso nel caso in cui il comune non si pronunci entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Parimenti, al punto 53 della stessa tabella, il predetto Decreto ha stabilito il medesimo principio, disponendo che la richiesta di agibilità dei locali e strutture, ex art 80 Tulps, si intende accolta per silenzio assenso nella ipotesi in cui il Suap non si pronunci entro i 60 giorni dalla richiesta.

Per quanto innanzi detto, pertanto, possiamo confermare che i Suap sono tenuti a rilasciare la licenza ex art. 68 tulps con il relativo accertamento sull’agibilità dei locali ex art. 80 tulps, tassativamente, nel termine di 60 giorni dalla richiesta; in caso negativo, troverà applicazione la normativa dell’art. 20 della legge 241/90 con la formazione del silenzio assenso e, per conseguenza, il libero esercizio dell’attività.

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