Quesito: Somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche in un chiosco

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: Somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche in un chiosco

Domanda: Salve, vorrei avere dei chiarimenti in merito alla distinzione prevista dall’art.14 della Delibera del comune di Roma n. 35/2006.

Tale articolo distingue due regimi autorizzativi per la somministrazione su area pubblica:

Al primo comma individua l’attività per la quale è prevista autorizzazione ex l.287/91 parlando di locali ed area attrezzate annesse.

Al secondo comma specifica che l’attività di somministrazione è autorizzabile in regime di commercio su area pubblica secondo quanto previsto dall’art. 27 c. 1 del decreto Bersani nei casi in cui la somministrazione si svolga in strutture che non siano configurabili come locali, intendendo per locali l’accezione estesa di cui al comma precedente.

La mia domanda è semplice <a quali “strutture” fa riferimento questo secondo comma? Non mi vengono in mente esempi che possano far riferimento a questa seconda possibilità>.

Tale domanda è scaturita da una problematica relativa ad un sopralluogo effettuato presso un chiosco in muratura posto su area pubblica dove il titolare lavora in virtù di un’autorizzazione per il commercio su area pubblica con la specifica della somministrazione di alimenti chiaramente indicata sul titolo.

Come si deve considerare il chiosco? Un locale di cui al comma 1 (e quindi necessita di autorizzazione ex l.287) oppure un locale di cui al comma 2 (in tal caso la sua autorizzazione è sufficiente)

E quindi che prodotti può vendere e somministrare questo commerciante, visto che la sua attività pubblicizzata è la piadina?

In attesa di una cortese risposta colgo l’occasione per porgere i miei più sentiti saluti.

Ag. Flavio – P. M. Roma

Risposta

 Al fine di individuare quale normativa applicare per l’attività di somministrazione su area pubblica da parte del titolare di un chiosco, necessita verificare se detto chiosco ha, al suo interno, una superficie tale da consente di effettuare la somministrazione ai clienti che potranno accedere all’interno dello stesso e consumare i prodotti mediante le strutture del locale quali tavoli, sedie, piatti, posate e altre attrezzature, ovvero se è di dimensioni talmente ridotte da consentire l’accesso ai soli addetti e la somministrazione viene effettuata all’esterno dello stesso.

In tal senso si era espresso il Ministero Sviluppo Economico, con risoluzione prot. n. 2521 del 25.03.2008, relativa a “Rilascio di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco situato in una area pubblica”, che aveva fornito indicazioni in merito, alle quali si fa, di seguito riferimento.

Nella prima ipotesi l’attività esercitata all’interno del chiosco deve essere autorizzata ai sensi del D. Lgs. 59/2010, art. 64, (si ricorda che detto articolo ha abrogato l’art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 287/91) e potrà essere presentata la SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione, a condizione che il chiosco non rientri fra le aree sottoposte a tutela dal comune con apposita regolamentazione.

Viceversa, per la seconda fattispecie, la normativa di riferimento deve rinvenirsi nel D. Lgs. 114/98, art. 28, comma 1, lett. a), relativo all’autorizzazione all’attività di commercio aree pubbliche con concessione di posteggio, perché il chiosco è equiparato a tutti gli effetti ad un posteggio su area pubblica.

Infatti, il predetto Decreto all’art. 27, comma 1, lett. a), stabilisce che “per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”; pertanto l’autorizzazione alla vendita di prodotti alimentari abilita l’operatore commerciale anche alla somministrazione di tutti i prodotti alimentari posti in vendita.

In entrambi i casi l’operatore commerciale dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali, ex art. 71 del D. Lgs. 59/10, come modificato dal D. Lgs. 147/2012, nonché della registrazione sanitaria per la struttura, le attrezzature e la manipolazione e preparazione di alimenti e bevande ex Reg. CEE 852/2004.

Ed ancora, se all’esterno del chiosco dovessero essere installati tavoli, sedie, panche o altre attrezzature, il titolare dovrebbe chiedere autorizzazione per occupazione del suolo pubblico.

Da quanto prima detto, è evidente che l’Agente dovrà accertare, nel corso del sopralluogo, se l’attività di somministrazione viene svolta negli eventuali spazi interni ovvero, in mancanza di tali spazi, in area esterna e, quindi, far riferimento alla relativa normativa innanzi indicata.

Per il secondo quesito posto in ordine ai prodotti che potranno essere venduti o somministrati,  si precisa che in entrambe le strutture si potrà vendere e somministrare qualsiasi prodotto alimentare e qualsiasi bevanda, anche alcolica, salvo eventuale prescrizione o limitazione imposta dall’autorità sanitaria, nonché le limitazioni previste dall’art. 14-bis della legge n. 125/2001, modificata dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che nella legge n. 125/2001 aveva inserito l’art. 14-bis, recanteVendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche”, ove al comma 1 aveva  stabilito che la somministrazione di bevande alcoliche, dalle ore 24 alle 07, poteva essere effettuata solo nei pubblici esercizi muniti di licenza ex art. 86 Tulps, con divieto, quindi di svolgere detta attività sulle aree pubbliche:

Ed inoltre il comma 2, modificato dall’art. 34 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), dispone che tale divieto è valido anche per la vendita delle stesse bevande mediante distributori automatici; sarà invece consentita la somministrazione su aree e spazi pubblici in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previa autorizzazione.

Lo stesso comma 2 prescrive anche le sanzioni per le violazioni alle predette disposizioni,    stabilendo che vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche nelle ore vietate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a € 12.000.

Mentre se l’infrazione è commessa dalle ore 24 alle ore 7 mediante distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000.

Infine, per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».

chiosco-front

 

 

 

 

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1 commento

  1. Somministrazione di alimenti e bevande su suolo privato.
    Un ristorante ha provveduto a mettere alcuni tavoli all’esterno per sicurezza anticovid. Aveva da tempo una autorizzazione semestrale per istallare strutture precarie a protezione dagli agenti atmosferici durante la stagione invernale. Non mi sembra che ci siano norme a prorogare il periodo di 180 giorni per la struttura nonostante il locale sia rimasto chiuso.
    Sapete indicarmi normative di proroga in tal senso?
    Grazie
    Umberto Mannelli

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