Quesito: Subingresso in attività di commercio aree pubbliche e nuova intestazione

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Domanda: La problematica che voglio sottoporre è quella del Sig. E. C.: era dapprima titolare di posteggio come ditta individuale, poi fece una società con i figli ed intestò il posteggio alla società; successivamente fu sciolta e con regolare atto notarile, inviato allo SUAP del Comune sede del posteggio, fu previsto che il posteggio andava al figlio, la nuova Autorizzazione da oltre due anni non è mai stata ritirata.

Intanto, nella fase di ristrutturazione del mercato si è proceduto alla revoca dell’Autorizzazione intestata alla vecchia titolarità (la Società) ed al subentrante che aveva continuato a svolgere l’attività e frequentare il mercato. Però non ha pagato la TOSAP perché gli veniva consegnato il c/c intestato alla società, già intestataria, che ormai era stata sciolta.

Oggi rivorrebbe l’intestazione dell’autorizzazione che è stata revocata. Il Funzionario del comune sarebbe disponibile, ma mi chiede un chiarimento.

Resto in attesa di una vostra risposta. 

Saluti F. C. Presidente Ass. AISCAT   

 

Risposta:

In primo luogo credo sia necessario un chiarimento ed una precisazione: L’atto notarile, per atto tra vivi, di scioglimento della società e di trasferimento della proprietà dell’attività relativa al commercio su aree pubbliche, notificato al Suap, costituisce atto dovuto per lo stesso Suap di intestare l’autorizzazione di commercio e la concessione del posteggio al soggetto subentrante, dopo aver accertato il possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti dalla vigente normativa. Conformemente, in merito, si è espresso anche il MISE con la risoluzione n. 79946 del 29.5.2015.

Inoltre, giova  ricordare che il D. Lgs. 222/2016, relativo ai regimi amministrativi applicabili alle attività economiche, alla Tabella A, punto 2, voce 57, stabilisce che il subingresso per attività di commercio su area pubblica è soggetto alla sola “Comunicazione”, da presentare al Suap. Pertanto il Suap s sarebbe dovuto attivare per la reintestazione dell’autorizzazione e del posteggio, provvedendo nel contempo a revocare la precedente autorizzazione intestata alla società sciolta.

Ancora, si evidenzia che se l’autorizzazione non viene ritirata al Comune, non vi è motivo di revoca della stessa ne adozione di altra misura sanzionatoria. Semmai, il Suap avrebbe dovuto trasmetterla al soggetto subentrante, anche facendola notificare al suo domicilio legale o alla sua residenza .

Si aggiunge, infine, che il Suap prima di procedere alla revoca dell’autorizzazione commerciale, avrebbe dovuto inviare al soggetto interessato una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, chiedendo allo stesso di presentare eventuali memorie o scritti difensivi, procedura che, da quanto letto, non è stata avviata con danno del soggetto subentrante che avrebbe potuto chiarire la sua posizione a tutela della sua attività.

Poiché, da quanto emerso, la revoca effettuata presenta evidenti e gravi vizi di legittimità, si ritiene che il Suap, in autotutela, dovrebbe procedere alla revoca del provvedimento in argomento e adottare i provvedimenti innanzi detti.

Cordiali saluti,

  1. Pezzullo
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