Quesito: Supermercato – Occupazione abusiva suolo pubblico – sanzioni

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Domanda:

Comandante vorrei un consiglio da parte sua: Il titolare di supermercato è stato sanzionato per violazione all’art. 20/4 del Codice della Strada per occupazione di suolo pubblico (marciapiede) con intimazione di rimozione della struttura che aveva installato. Premesso che trattasi di strada appena rifatta, il titolare dell’esercizio commerciale insiste nella inottemperanza essendo già trascorsi 3 giorni, In questo caso posso denunciarlo per 650 c.p.? Altrimenti cosa dovrei fare? Grazie mille

C Com. te. della P. M. di L.

Risposta:

Il titolare dell’esercizio commerciale in argomento, che occupa suolo pubblico in assenza di autorizzazione, deve essere sanzionato per violazione dell’art. 20, comma 4, del Codice della Strada.

Il successivo comma 5 dispone, altresì, che da tale violazione consegue la sanzione accessoria dell’obbligo di rimuovere, a proprie spese, le opere abusive eventualmente installate sul suolo pubblico; pertanto, ai sensi dell’art. 211 dello stesso Codice della strada, copia del verbale dovrà essere trasmessa alla Prefettura competente per l’emissione dell’ordinanza di rimozione della merce e attrezzature.

Si sottolinea, inoltre, che la legge 94/2009, all’art. 3, comma 16, dispone che il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto per quelle extraurbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Qualora viene accertata l‘occupazione di suolo da parte di esercizi di commercio o pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le stesse autorità possono disporre la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Vi è da aggiungere che il successivo comma 17 stabilisce che il Suap deve applicare la medesima sanzione accessoria anche nell’ipotesi in cui sia accertato che l’esercente non adotta provvedimenti finalizzati al decoro ed alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio, lasciando che il suolo sia sporcato da rifiuti prodotti dalla sua attività.

Ed ancora, il comma 18 del medesimo art. 3 dispone che copia del verbale di accertamento deve essere trasmessa al Comando Guardia di Finanza competente per territorio, qualora trattasi di occupazione a fine di commercio.

Ricordiamo che la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con due diverse sentenze è intervenuta in ordine alla condotta di occupazione suolo pubblico con finalità di commercio, precisando che in tali ipotesi il trasgressore non deve soggiacere alla sanzione del solo l’art. 20 del Codice della strada, ma anche a sanzioni di ordine penale.

Con la Sentenza 10.2.2014, n. 6108, la Suprema Corte è intervenuta in relazione all’esposizione di prodotti alimentari all’esterno dell’esercizio commerciale, posti in cassette sul suolo pubblico, stabilendo che tale condotta configura la violazione dell’art. 5 della legge 283/62 “reato di cattiva conservazione di alimenti”.

Sostiene, infatti la Corte che il concetto di “cattivo stato di conservazione” include anche la vendita all’aperto di alimenti esposti agli agenti inquinanti ed atmosferici.

La Sentenza in argomento chiarisce, inoltre, che “non occorre accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto trattasi di reato di pericolo; è ritenuto sufficiente, quindi, il fatto che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un danno o deterioramento del prodotto alimentare perché si concretizzi la violazione.

V’è, inoltre, da evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza del 22.6.2016, n. 25826, ha chiarito che l’arbitraria occupazione della sede stradale con cassette di prodotti alimentari o altre installazioni, in modo stabile, in assenza di autorizzazione, integra il reato di “invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici al fine di trarne profitto”, punito dall’art. 633 C. p.

Trovano, pertanto, applicazione entrambe le violazioni, in quanto la Suprema Corte ha precisato che “tale disposizione (art. 633 C. p.) non si pone in rapporto di specialità con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 cod. strada (occupazione della sede stradale), essendo del tutto diversa la loro oggettività giuridica”, sottolineando che l’art. 633 C. p. è posto a tutela del patrimonio, mentre l’art. 20 C.d.S. tutela la sicurezza della circolazione stradale.

Infine, da quanto detto, è evidente che non si può denunciare il titolare dell’esercizio per violazione dell’art. 650 C. P.

                               C.te a. r. Dr. Michele Pezzullo

 

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