Quesito: Trasporto di pane in una cesta dentro un’autovettura. Sanzioni.

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DOMANDA: Gent. mo Comandante le chiedo di fornirmi una risposta alla seguente domanda: poiché abbiamo fermato un uomo che trasportava pane in una cesta posta dentro un’autovettura a fini commerciali, quale sanzione dobbiamo applicare? In base a quale normativa?

Agente F. C. P. M. – Napoli –

RISPOSTA: L’attività posta in essere dalla persona fermata comporta la violazione di una serie di normative, sia in materia commerciale che sanitaria.

Procediamo con ordine.

1- Il trasporto di pane è disciplinato dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, che all’art. 26 stabilisce:“Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all’esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”.

Tale violazione è punita dall’art. 44, lett. b) della stessa legge 580/67 che, in origine,  prevedeva la pena dell’ammenda fino a lire 200.000; tale pena pecuniaria venne depenalizzata dalla legge 689/81 e, ai sensi dell’art. 113, la somma  fu moltiplicata per tre, per cui si arrivò ad una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 600.000; con l’entrata in vigore della moneta unica europea la somma fu successivamente convertita in € 309,00; il pmr è di € 103,00, pari alla terza parte del massimo atteso che non fu stabilito il minimo edittale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 689/81.

Per quanto innanzi detto, a carico del trasgressore si dovrà procedere a contestare questa prima violazione.

2- Inoltre, per il pane trasportato in modo sfuso e in cesta, non essendo provvisto della prescritta etichetta o altro elemento che possa consentire la tracciabilità dei prodotti impiegati, si dovrà  procedere a contestare la violazione del Regolamento CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare), che all’articolo 18, comma 1, prescrive l’obbligo della rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Gli operatori del settore alimentare che violano i predetti obblighi, ossia che non predispongono le procedure di tracciabilità, omettendo l’identificazione dei fornitori e dei clienti, sono puniti dal D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, che all’articolo 2, comma 1, stabilisce  la sanzione amministrativa pecuniaria da € 750,00 a € 4.500,00 con pmr di € 1500,00.

Il successivo articolo 7 ha stabilito che in caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sarà adottata anche la sospensione del provvedimento che autorizza lo svolgimento dell’attività per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

Lo stesso articolo 7, al comma 4, stabilisce, altresì, che le Regioni sono competenti ad irrogare le relative sanzioni amministrative ed a ricevere rapporto e ricorso.

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