Quesito: Uso cucina in agricampeggio. Esclusione dell’attività di somministrazione.

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Domanda: comune di P., Le chiedo un chiarimento sul seguente quesito.

Sia i Nas che la Asl hanno accertato che la cucina dell’agricampeggio in oggetto non fosse utilizzata da personale della struttura. Inoltre, a seguito di sopralluogo il titolare ha dichiarato che è ad uso esclusivo dei camperisti che devono pagare una quota di € 5,00 ad equipaggio.

Infatti è stato rilevato che nel locale sono affissi avvisi sul costo per l’uso della struttura adibita a cucina (€ 5,00) e, dopo l’uso, di lasciare in ordine.

Ora mi è stato chiesto dalle predette autorità di sanzionare l’attività per esercizio abusivo di bar ristoro e omessa scia sanitaria. A me sembrano verbali infondati.

Resto in attesa di vostra risposta in merito e ringrazio.

C. T. – Com.te della P. M. di P. (Aq)

Risposta

Prima di passare alla risposta al quesito posto, si ritiene opportuno precisare che gli Agenti che hanno effettuato il sopralluogo, in caso di accertamento di violazioni di legge, hanno l’obbligo di sanzionare personalmente il trasgressore e non hanno alcun potere di delegare tale attività sanzionatoria ad altri soggetti.

Pertanto, se sono state verificate violazioni, solo gli agenti accertatori hanno l’obbligo di sanzionare il trasgressore senza delegare nessun altro.

Passando al quesito in esame, lo scrivente ritiene che nella condotta del titolare dell’agricampeggio non si ravvisa l’esercizio di alcuna attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La disponibilità per gli avventori dei locali e attrezzature della struttura agrituristica non configura attività di somministrazione, ma solo un servizio fornito ai clienti della struttura turistica, peraltro con il pagamento di € 5,00 per l’uso cucina; mentre se fosse stato il titolare a preparare gli alimenti da servire ai clienti e fornirli insieme a bevande,  in quel caso si sarebbe delineata attività di somministrazione.

Pertanto, per quanto rilevato, il titolare dell’agricampeggio non dovrà essere sanzionato per la predetta violazione.

Però, si deve accertare se per la cucina, i locali e le attrezzature sia stata presentata al Suap la scia o registrazione sanitaria che attesti la igienicità dei predetti locali, le strutture e le attrezzature utilizzate per la preparazione e il consumo sul posto dei prodotti, i servizi igienici eventualmente messi a disposizione degli utenti, nonché la predisposizione dell’HACCP.

In mancanza della scia sanitaria si deve verbalizzare il titolare per violazione del D. Lgs. 193/07, art 6, comma 3, con sanzione pecuniaria da € 1.500 a € 9.000, con pmr di € 3.000-

Invece, per la mancata predisposizione dell’HACCP si deve punire lo stesso titolare per violazione dello stesso D. Lgs 193/07, art 6, comma 6, con sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 6.000, con pmr di € 2.000-

Copia dei verbali dovrà essere inviata al Suap per l’adozione di ordinanza di sospensione dell’attività fino a quando non saranno predisposti e presentati i citati documenti.

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