Quesito: uso del “Taser”; ammissibile?

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Quesito per passiamo: la risposta!
Risposta ai quesiti posti dai lettori

Quesito: uso del “Taser”; ammissibile?

Vorrei sapere se è possibile, durante il servizio, portare con me un “taser”.

Grazie.

Risposta:

La mia risposta è assolutamente negativa. A tal proposito riporto –testualmente- alcuni passaggi della sentenza Cass. pen. Sez. II, n. 49325, del 21-11-2016. “I dissuasore elettrico, o taser, ha il funzionamento tipico delle armi da sparo, in quanto lancia due proiettili che, nel pungere l’offeso, scaricano energia elettrica. Quando viene azionato, il taser proietta due piccoli dardi con traiettorie non parallele in modo da aumentare la distanza tra i due, dato che l’efficacia aumenta quanto più i dardi sono distanti tra loro. I dardi sono collegati tramite dei fili elettrici al resto del dispositivo, il quale produce una scarica ad alta tensione e bassa intensità di corrente, rilasciata in brevissimi impulsi. Secondo la L. n. 110 del 1975, art. 2, comma 3, sono armi comuni da sparo le armi ad aria compressa, i cui proiettili erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule nonchè gli strumenti lanciarazzi, non destinati alla pesca ed alla caccia, dei quali non sia stata esclusa la idoneità a recare offesa alla persona. La norma consente dunque di inquadrare come arma comune da sparo ogni dispositivo che esplode proiettili dotati di una significativa energia cinetica, nonchè i dispositivi lanciarazzi idonei a recare danno alla persona. Mentre la capacità di recare danno del proiettile dipende dalla energia cinetica erogata, diversamente i dispositivi lanciarazzi si presumono idonei all’offesa salvo che tale capacità non sia stata espressamente esclusa dall’autorità competente (Banco nazionale di prova). Il taser (con sistema di lancio ad aria compressa o ad innesco elettrico) lancia appunto piccoli dardi, o razzi, che a contatto con la persona ne producono la temporanea immobilizzazione con effetti più o meno imponenti sul sistema cardiaco. E’ dunque un dispositivo la cui idoneità a recare a recare danno non dipende dall’energia cinetica dei dardi, essendo l’idoneità all’offesa dipendente dalla scarica elettrica, come dimostrato, nel caso di specie, dall’accertamento delle lesioni patite dalla vittima. Pertanto, per l’inquadramento del taser come arma comune da sparo non è necessario che venga misurata la energia cinetica di emissione del dardo, ma solo che, come nel caso di specie non sia stata esplicitamente esclusa la loro idoneità all’offesa. Nè assume rilievo la circostanza che la circolare ministeriale del 1997 non faccia riferimento allo specifico modello di dissuasore elettrico rinvenuto nella disponibilità degli imputati: si tratta infatti di circolare emessa in risposta ad alcuni quesiti su determinati modelli di dissuasori, dunque priva di caratteristiche di generalità”.

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