Quesito: Vendita abusiva di pane e trasporto in furgone- sanzioni

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Domanda: Buonasera e mi scusi per il disturbo. Sono un operatore di P.M. del comune di E. assiduo frequentatore dei suoi corsi. La contattavo perchè domani i cc della zona mare ci richiedono un sopralluogo congiunto per un cittadino extracomunitario che venderebbe abusivamente pane, prodotto in casa, trasportandolo a mezzo di un furgoncino a negozi di alimentari di suoi connazionali. Se lo fermeremo per strada e troveremo nel suo furgone del pane. Come dovremmo procedere?

Le chiedo, inoltre, se vi sono altre violazioni da dover sanzionare. Grazie per la risposta.

Ag. S. D. D. Polizia Locale di E. (SA)

Risposta:

Preliminarmente si ritiene doveroso evidenziare che un quesito quasi analogo è stato trattato dallo scrivente circa due anni fa; ripercorriamo, quindi, tutta la tematica, integrandola con altri chiarimenti richiesti con il presente quesito.

Il trasporto di pane è disciplinato dalla legge 4 luglio 1967, n. 580, che all’art. 26 stabilisce: “Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all’esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento. E’ vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”.

Tale violazione è punita dall’art. 44, lett. b) della stessa legge 580/67 che, in origine,  prevedeva la pena dell’ammenda fino a lire 200.000; tale pena pecuniaria venne depenalizzata dalla legge 689/81 e, ai sensi dell’art. 113, la somma  fu moltiplicata per tre, per cui si arrivò ad una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 600.000; con l’entrata in vigore della moneta unica europea la somma fu successivamente convertita in € 309,00; il pmr è di € 103,00, pari alla terza parte del massimo atteso che non fu stabilito il minimo edittale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge 689/81.

Per quanto detto, a carico del trasgressore si dovrà procedere a contestare questa prima violazione.

Inoltre, per il pane trasportato in modo sfuso e in cesta, non essendo provvisto della prescritta etichetta o altro elemento che possa consentire la tracciabilità dei prodotti impiegati, si dovrà  procedere a contestare la violazione del Regolamento CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i generali della legislazione alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare), che all’articolo 18, comma 1, prescrive l’obbligo della rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Gli operatori del settore alimentare che violano i predetti obblighi, ossia che non predispongono le procedure di tracciabilità, omettendo l’identificazione dei fornitori e dei clienti, sono puniti dal D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, che all’art. 2, comma 1, stabilisce  la sanzione pecuniaria da € 750,00 a € 4.500,00 con pmr di € 1500,00.

Il successivo articolo 7 ha stabilito che in caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sarà adottata anche la sospensione del provvedimento che autorizza lo svolgimento dell’attività per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

Lo stesso articolo 7, al comma 4, stabilisce, altresì, che le Regioni sono competenti ad irrogare le relative sanzioni amministrative ed a ricevere rapporto e ricorso.

Si aggiunge, infine, che si rilevano altre due gravi violazioni da dover punire.

La prima, per il mancato imbustamento del pane, qualora accertato, che deve essere verbalizzata ai sensi della L. R. n. 2 del 01.2.05, art. 1, che prevede l’obbligo del confezionamento in busta del pane in vendita e per il trasporto. Il successivo art. 4 prevede la sanzione da € 500,00 a € 2.500,00 con pmr di € 834,00.

Tale legge è stata modificata dalla L. R. 1/2014, art. 57, comma 15, che ha individuato in capo ai Sindaci (e quindi ai dirigenti/responsabili del Suap) la competenza a irrogare e riscuotere le sanzioni.

La seconda violazione da riconoscere, viste le avverse condizioni igienico sanitarie di trasporto del pane, è la denuncia del responsabile per violazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, art 5, comma 1, lett. b), che punisce la cattiva conservazione dei prodotti alimentari.

Tale violazione è punita dal successivo art. 6 con denuncia all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 347 C. p. p., con previsione dell’arresto fino a un anno o con l’ammenda da € 309,00 a € 30.987.

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