Quesito: Vendita abusiva su area pubblica con autocarro.

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Comandante buongiorno, ho bisogno di un chiarimento. Se sequestro ai fini della
confisca merce deperibili e camion di un ambulante senza titolo, posso distruggere
immediatamente la merce deperibile o necessito di un provvedimento?
Nel caso posso affidare temporaneamente le cose sequestrate allo stesso
trasgressore?
Infine un dubbio…il provvedimento di confisca chi lo predispone?
Grazie, Agente V. A. della P. M. di T. (NA)
Risposta
L’operatore che intende esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche in
forma itinerante deve essere in possesso della Scia, titolo abilitativo previsto
dall’art. 60 della L. R. 7/2020, da presentare al Suap del comune ove si intende
avviare l’attività.
In mancanza di tale titolo, si deve procedere a verbalizzare l’operatore ai sensi
dell’art. 147, comma 2, della predetta legge, con sanzione amministrativa pecuniaria
da € 2.500 a € 15.000, con p.m.r. di € 5.000.
A siffatta sanzione consegue il sequestro delle merci ed attrezzature, finalizzate alla
confisca delle stesse.
Possono formare oggetto di sequestro oltre alla merce posta in vendita, anche le
attrezzature quali bilancia, buste, registratore fiscale, ma non il veicolo utilizzato
come mezzo di trasporto, perché non annoverabile tra le attrezzature da
sequestrare; in tal senso si è espresso il Mise con la risoluzione n. 174133 del
28.9.2015.
Nel caso in cui si tratti di veicolo attrezzato per la vendita, quali ad esempio veicoli
adibiti a paninoteca, dove sono installate diverse attrezzature come il frigorifero,
l’affettatrice, piastra per riscaldamento prodotti, fornenti etc., si può procedere
anche al sequestro di tali veicoli.
Per quanto attiene, invece, ai prodotti sequestrati, dopo aver stilato il verbale di
sequestro, qualora trattasi di merce deperibile e non conservabile per mancanza di
idonee attrezzature o depositi, previo parere del personale ASL sulla igienicità e
corretta conservazione di tali prodotti, bisogna provvedere, nel più breve tempo
possibile, alla loro devoluzione presso organismi di beneficenza, mense per i
poveri, centri di assistenza per famiglie bisognose, minori abbandonati, ragazze
madri, extracomunitari, indigenti etc.
A tal fine, e opportuno  che il Comando si doti di un elenco di tutti i centri
assistenziali presenti sul territorio, in modo che le devoluzioni potranno
essere effettuate, a rotazione, tra tutte le associazioni interessate.
Le merci, elencate dettagliatamente, saranno, quindi, consegnate al responsabile
del centro individuato, redigendo apposito verbale di devoluzione, sottoscritto dagli
Agenti operanti e dal responsabile della struttura che riceve, il quale firma per
attestare la ricevuta delle merci.
Invece, per i prodotti deperibili, non idonei al consumo per motivi igienico sanitari,
si dovrà provvedere alla loro distruzione, redigendo il relativo verbale di distruzione,
sottoscritto dagli Agenti operanti, nel quale dovrà essere indicato precisamente il
metodo di distruzione utilizzato (ad esempio la distruzione mediante sversamento in
un autocompattatore del servizio di igiene urbana, con successivo schiacciamento,
indicando la data, l’orario, la targa dell’autocarro impiegato ed eventualmente il
nominativo del conducente dello stesso o degli operai addetti).
Ed ancora, poichè nel caso indicato nel quesito si rileva che il trasgressore si è reso
responsabile anche di occupazione abusiva di suolo pubblico, gli agenti dovranno

procedere inoltre ad elevare verbale per violazione dell’art. 20, comma 4 del Codice
della strada, con sanzione pecuniaria da € 173,00 a € 695,00
Infine, si ritiene che non si possa affidare in custodia allo stesso operatore la merce
sequestrata, mentre invece è necessario provvedere al deposito presso il comune o
depositeria convenzionata e procedere, in breve tempo, alla confisca di tutto quanto
sequestrato.
Concludiamo, precisando che l’ordinanza di confisca dovrà essere adottata dal
Responsabile del Suap e notificata al trasgressore e, in copia, al Comando da cui
dipende l’agente operante.

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